Art. 24 
 
                    Inserimento dell'art. 41-ter 
              nella legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Dopo l'art. 11-bis della legge provinciale sulla scuola 2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 41-ter (Pubblicazione  dei  dati  dello  stato  occupazionale
degli  studenti).  -  1.  La  provincia,  in  collaborazione  con  le
istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, pubblica i dati
del monitoraggio  dello  stato  occupazionale  degli  studenti  delle
singole istituzioni con riferimento ai tre e cinque  anni  successivi
al termine del percorso scolastico e formativo  con  indicazione  dei
settori di impiego.».