Art. 24 Inserimento dell'art. 41-ter nella legge provinciale sulla scuola 2006 1. Dopo l'art. 11-bis della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «Art. 41-ter (Pubblicazione dei dati dello stato occupazionale degli studenti). - 1. La provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, pubblica i dati del monitoraggio dello stato occupazionale degli studenti delle singole istituzioni con riferimento ai tre e cinque anni successivi al termine del percorso scolastico e formativo con indicazione dei settori di impiego.».