Art. 35 
 
                      Integrazione dell'art. 87 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Dopo il comma 3  dell'art.  87  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In via di sperimentale, nella  prospettiva  dello  sviluppo
professionale,  la  giunta  provinciale,  sentite  le  organizzazioni
sindacali,  individua  modelli  di  valutazione  dell'attivita'   del
personale docente, da attivare su base volontaria, che tengano  conto
del processo di crescita professionale, compresa quella relativa allo
svolgimento  dell'attivita'  di  tutoraggio,  dei  crediti  formativi
acquisiti,  dell'autovalutazione  del  docente  e  dell'apprezzamento
dell'operato da parte degli studenti. Nella definizione  dei  modelli
di valutazione sono considerati anche  gli  esiti  della  valutazione
realizzata ai sensi dell'art. 87-bis.».