Art. 35 Integrazione dell'art. 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Dopo il comma 3 dell'art. 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «3-bis. In via di sperimentale, nella prospettiva dello sviluppo professionale, la giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, individua modelli di valutazione dell'attivita' del personale docente, da attivare su base volontaria, che tengano conto del processo di crescita professionale, compresa quella relativa allo svolgimento dell'attivita' di tutoraggio, dei crediti formativi acquisiti, dell'autovalutazione del docente e dell'apprezzamento dell'operato da parte degli studenti. Nella definizione dei modelli di valutazione sono considerati anche gli esiti della valutazione realizzata ai sensi dell'art. 87-bis.».