Art. 36 
 
                    Inserimento dell'art. 87-bis 
              nella legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Dopo l'art. 87 della legge  provinciale  sulla  scuola  2006  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 87-bis (Valorizzazione del merito del personale  docente).  -
1. Per promuovere la valorizzazione del merito del personale  docente
a tempo indeterminato  delle  istituzioni  scolastiche  e  limitative
provinciali e' istituito un apposito fondo nel bilancio  provinciale.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche  e
formative provinciali  secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
deliberazione  della  giunta   provinciale,   previo   parere   della
competente  commissione  permanente  del  consiglio  provinciale,  in
particolare tenendo conto della dimensione in termini di  studenti  e
docenti delle istituzioni stesse. 
  2.  Per  i  fini  del  comma  1   si   effettua   una   valutazione
dell'attivita' del personale docente delle istituzioni scolastiche  e
formative provinciali diversa da quelle previste  dall'art.  87,  che
avviene sulla base dei seguenti criteri: 
  a) la qualita' dell'insegnamento. anche attraverso il contributo al
miglioramento    dell'istituzione     scolastica     e     formativa,
all'innovazione didattica e metodologica,  alla  collaborazione  alla
ricerca didattica, alla documentazione e  alla  diffusione  di  buone
pratiche; 
  b)  il  positivo  assolvimento  di  responsabilita'   assunte   nel
coordinamento organizzativo e  didattico,  nonche'  nella  formazione
continua del personale; 
  c) le attivita' di sviluppo professionale, con riferimento anche ai
crediti formativi acquisiti. 
  3. Il comitato provinciale di  valutazione  del  sistema  educativo
elabora linee-guida per l'applicazione dei criteri previsti dal comma
2 e per  il  monitoraggio  delle  modalita'  di  distribuzione  delle
risorse tra il personale  docente.  Il  comitato  puo'  integrare  le
linee-guida prevedendo che la valutazione avvenga  anche  sulla  base
dei risultati ottenuti  dal  docente  o  dal  gruppo  di  docenti  in
relazione al potenziamento delle competenze degli studenti,  ove  sia
definita una specifica metodologia a livello nazionale. 
  4. Il  dirigente  dell'istituzione,  in  applicazione  dei  criteri
previsti dal comma 2, assegna annualmente al personale docente, sulla
base di motivata valutazione,  una  quota  delle  risorse  attribuite
all'istituzione ai sensi del  comma  1.  Il  dirigente  trasmette  al
consiglio   dell'istituzione   una   relazione    sulla    definitiva
ripartizione delle risorse. 
  5. Il consiglio dell'istituzione si esprime in ordine alla coerenza
dell'assegnazione   delle   risorse   da    parte    del    dirigente
dell'istituzione con i criteri stabiliti ai sensi  del  comma  2.  La
relazione  del   consiglio   dell'istituzione   e'   strumentale   al
monitoraggio previsto dal comma 3 e, a  tal  fine,  e'  trasmessa  al
comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.».