Art. 36 Inserimento dell'art. 87-bis nella legge provinciale sulla scuola 2006 1. Dopo l'art. 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «Art. 87-bis (Valorizzazione del merito del personale docente). - 1. Per promuovere la valorizzazione del merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e limitative provinciali e' istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Le risorse del fondo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, in particolare tenendo conto della dimensione in termini di studenti e docenti delle istituzioni stesse. 2. Per i fini del comma 1 si effettua una valutazione dell'attivita' del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali diversa da quelle previste dall'art. 87, che avviene sulla base dei seguenti criteri: a) la qualita' dell'insegnamento. anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche; b) il positivo assolvimento di responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, nonche' nella formazione continua del personale; c) le attivita' di sviluppo professionale, con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti. 3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo elabora linee-guida per l'applicazione dei criteri previsti dal comma 2 e per il monitoraggio delle modalita' di distribuzione delle risorse tra il personale docente. Il comitato puo' integrare le linee-guida prevedendo che la valutazione avvenga anche sulla base dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti, ove sia definita una specifica metodologia a livello nazionale. 4. Il dirigente dell'istituzione, in applicazione dei criteri previsti dal comma 2, assegna annualmente al personale docente, sulla base di motivata valutazione, una quota delle risorse attribuite all'istituzione ai sensi del comma 1. Il dirigente trasmette al consiglio dell'istituzione una relazione sulla definitiva ripartizione delle risorse. 5. Il consiglio dell'istituzione si esprime in ordine alla coerenza dell'assegnazione delle risorse da parte del dirigente dell'istituzione con i criteri stabiliti ai sensi del comma 2. La relazione del consiglio dell'istituzione e' strumentale al monitoraggio previsto dal comma 3 e, a tal fine, e' trasmessa al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.».