Art. 38 
 
                     Modificazioni dell'art. 91 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Nell'alinea del comma 1 dell'art.  91  della  legge  provinciale
sulla scuola 2006 le parole: «I concorsi pubblici di cui all'art. 89,
comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalita' stabilite
con regolamento» sono sostituite dalle  seguenti:  «Le  procedure  di
svolgimento dei concorsi pubblici previsti  dall'art.  89,  comma  1,
lettera a), sono  disciplinate  secondo  le  modalita'  stabilite  da
questa legge e dal bando di concorso». 
  2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 91 della  legge
provinciale  sulla  scuola  2006  sono  inserite   le   parole:   «le
graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari al numero dei
posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento;». 
  3. Dopo la  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  91  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti: 
  «a-bis) le graduatorie dei concorsi  hanno  validita'  triennale  a
decorrere dall'anno  scolastico  successivo  a  quello  in  cui  sono
approvate e perdono efficacia alla scadenza del triennio; 
  a-ter) i concorsi previsti dalla lettera a) sono indetti anche  per
i posti di sostegno; a tal fine i  bandi  di  concorso  prevedono  lo
svolgimento di distinte  prove  concorsuali,  per  titoli  ed  esami,
suddivise per i posti di sostegno della scuola primaria, per i  posti
di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della
scuola secondaria di secondo grado; il superamento  delle  rispettive
prove e la valutazione dei relativi titoli da' luogo a  una  distinta
graduatoria di merito, formulata per ciascun grado di istruzione;». 
  4. La lettera b) del comma 1 dell'art. 91 della  legge  provinciale
sulla scuola 2006 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) ai  concorsi  sono  ammessi  esclusivamente  i  candidati  in
possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e,  per
i posti di sostegno, anche del prescritto titolo di  specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita';». 
  5. Nella lettera b-bis)  del  comma  1  dell'art.  91  della  legge
provinciale sulla scuola 2006  le  parole:  «il  regolamento  dispone
l'applicazione di questa lettera»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«questa lettera si applica». 
  6. Dopo il comma 2-bis dell'art. 91 della legge  provinciale  sulla
scuola 2006 e' inserito il seguente: 
  «2-ter.  La  provincia  puo'  aderire  alle  procedure  concorsuali
indette dal Ministero competente e costituisce, in tal  caso,  ambito
territoriale esclusivo. A tal fine, anche tramite la stipulazione  di
appositi  protocolli  d'intesa  con  il  competente   Ministero,   la
provincia definisce autonomamente i posti e  le  classi  di  concorso
oggetto delle procedure,  i  relativi  fabbisogni  e  puo'  prevedere
programmi d'esame specifici  con  riferimento  al  sistema  educativo
d'istruzione  e  formazione  provinciale,  fatto  comunque  salvo  il
rispetto del comma 2-bis.».