Art. 38 Modificazioni dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «I concorsi pubblici di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalita' stabilite con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Le procedure di svolgimento dei concorsi pubblici previsti dall'art. 89, comma 1, lettera a), sono disciplinate secondo le modalita' stabilite da questa legge e dal bando di concorso». 2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «le graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento;». 3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti: «a-bis) le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui sono approvate e perdono efficacia alla scadenza del triennio; a-ter) i concorsi previsti dalla lettera a) sono indetti anche per i posti di sostegno; a tal fine i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali, per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli da' luogo a una distinta graduatoria di merito, formulata per ciascun grado di istruzione;». 4. La lettera b) del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' sostituita dalla seguente: «b) ai concorsi sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno, anche del prescritto titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita';». 5. Nella lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «il regolamento dispone l'applicazione di questa lettera» sono sostituite dalle seguenti: «questa lettera si applica». 6. Dopo il comma 2-bis dell'art. 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «2-ter. La provincia puo' aderire alle procedure concorsuali indette dal Ministero competente e costituisce, in tal caso, ambito territoriale esclusivo. A tal fine, anche tramite la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con il competente Ministero, la provincia definisce autonomamente i posti e le classi di concorso oggetto delle procedure, i relativi fabbisogni e puo' prevedere programmi d'esame specifici con riferimento al sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, fatto comunque salvo il rispetto del comma 2-bis.».