Art. 4 Integrazioni dell'art. 10 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «assistente educatore» sono inserite le seguenti: «nonche' assistente linguistico». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il personale assistente linguistico collabora, al fine dell'acquisizione e dello sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti, con il personale docente nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle attivita' didattiche, anche in forma laboratoriale, nonche' nell'assistenza diretta agli studenti. 5-ter. La formazione continua, la promozione delle professioni educative e lo sviluppo professionale degli operatoti delle istituzioni scolastiche e formative concorrono ad assicurare la qualita' dell'insegnamento e il costante miglioramento dei servizi scolastici. 5-quater. Per valorizzare i docenti e favorire la loro migliore collocazione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, e' istituito il curriculum del docente. Le modalita' di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale. Il curriculum del docente e' considerato tra gli elementi di valutazione nell'assegnazione degli incarichi ai docenti.».