Art. 4 
 
                      Integrazioni dell'art. 10 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge  provinciale  sulla  scuola
2006,  dopo  le  parole:  «assistente  educatore»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche' assistente linguistico». 
  2. Dopo il comma 5  dell'art.  10  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Il personale  assistente  linguistico  collabora,  al  fine
dell'acquisizione e  dello  sviluppo  delle  competenze  linguistiche
degli  studenti,  con  il  personale  docente  nella  programmazione,
organizzazione e realizzazione delle attivita' didattiche,  anche  in
forma laboratoriale, nonche' nell'assistenza diretta agli studenti. 
  5-ter. La formazione  continua,  la  promozione  delle  professioni
educative  e  lo  sviluppo  professionale   degli   operatoti   delle
istituzioni scolastiche  e  formative  concorrono  ad  assicurare  la
qualita' dell'insegnamento e il costante  miglioramento  dei  servizi
scolastici. 
  5-quater. Per valorizzare i docenti e  favorire  la  loro  migliore
collocazione  nel  sistema  educativo  provinciale  di  istruzione  e
formazione, e' istituito il curriculum del docente. Le  modalita'  di
tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono
stabilite con deliberazione della giunta  provinciale  previo  parere
della competente commissione permanente del consiglio provinciale. Il
curriculum del docente e' considerato tra gli elementi di valutazione
nell'assegnazione degli incarichi ai docenti.».