Art. 45 
 
                     Integrazioni dell'art. 102 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 102 della legge
provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, oppure alle
istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano  percorsi
di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e
istruzione professionale». 
  2.  Nella  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  102  della  legge
provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «attivita' ispettive,»
sono  inserite  le  seguenti:   «comprese   quelle   previste   dalla
legislazione  in  materia  di  periodo  di  formazione  e  prova  del
personale docente,».