Art. 45 Integrazioni dell'art. 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «, oppure alle istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano percorsi di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e istruzione professionale». 2. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 102 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «attivita' ispettive,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle previste dalla legislazione in materia di periodo di formazione e prova del personale docente,».