Art. 46 
 
                     Sostituzione dell'art. 103 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1.  L'art.  103  della  legge  provinciale  sulla  scuola  2006  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 103 (Valutazione dei dirigenti delle istituzioni  scolastiche
e formative provinciali). - 1. Per la verifica della rispondenza  dei
risultati  dell'attivita'  svolta  dai  dirigenti  delle  istituzioni
scolastiche e formative alla programmazione  provinciale  in  materia
scolastica   e   al   progetto   d'istituto,   secondo   i   principi
dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa  e
in base ai criteri indicati dal comma 6, la provincia si  avvale  del
comitato di valutazione del sistema educativo provinciale. 
  2. Ai fini del comma 1 la provincia integra  il  comitato  con  due
esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche
organizzative  o  valutative   della   gestione   delle   istituzioni
scolastiche e formative. 
  3. La valutazione dei dirigenti effettuata  ogni  tre  anni,  anche
sulla base di una relazione predisposta  annualmente  dai  dirigenti,
con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando anche i dati del
sistema educativo di istruzione e formazione provinciale. La conferma
o la revoca  degli  incarichi  dirigenziali,  nonche'  l'attribuzione
degli emolumenti  accessori,  sono  connesse  alle  risultanze  della
valutazione, secondo le modalita' previste dall'art. 19  della  legge
sul  personale  della  provincia  1997  e  dal  contratto  collettivo
provinciale di lavoro. 
  4. Con deliberazione della giunta provinciale, previo parere  della
competente  commissione  permanente  del  consiglio  provinciale,  e'
stabilita la  procedura  di  valutazione  dei  dirigenti,  garantendo
omogeneita' con la valutazione disciplinata dall'art. 19 della  legge
sul personale della provincia 1997. 
  5. Sulla base del rapporto di  autovalutazione  previsto  dall'art.
4-bis, comma  1,  lettera  a),  tenendo  conto  della  programmazione
provinciale in materia  scolastica  e  del  progetto  d'istituto,  il
dirigente dell'istituzione propone  gli  obiettivi  per  il  triennio
successivo  al  comitato  provinciale  di  valutazione  del   sistema
educativo, che procede alla  conferma  o  alla  modifica  sentito  il
dirigente. 
  6. L'attivita' del dirigente  dell'istituzione  e'  valutata  sulla
base dei seguenti criteri: 
  a)  direzione  unitaria  della  scuola  competenze  gestionali,   e
organizzative  finalizzate  al  raggiungimento  dei  risultati  anche
scolastici; 
  b) raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 5; 
  c)   valorizzazione   della    professionalita'    del    personale
dell'istituto,  sotto  il  profilo   individuale   e   negli   ambiti
collegiali; 
  d) apprezzamento del proprio operato  all'interno  della  comunita'
professionale e sociale; 
  e) cura e sviluppo continuo della propria professionalita'.».