Art. 46 Sostituzione dell'art. 103 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. L'art. 103 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 103 (Valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali). - 1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' svolta dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative alla programmazione provinciale in materia scolastica e al progetto d'istituto, secondo i principi dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa e in base ai criteri indicati dal comma 6, la provincia si avvale del comitato di valutazione del sistema educativo provinciale. 2. Ai fini del comma 1 la provincia integra il comitato con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche e formative. 3. La valutazione dei dirigenti effettuata ogni tre anni, anche sulla base di una relazione predisposta annualmente dai dirigenti, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando anche i dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' l'attribuzione degli emolumenti accessori, sono connesse alle risultanze della valutazione, secondo le modalita' previste dall'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997 e dal contratto collettivo provinciale di lavoro. 4. Con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, e' stabilita la procedura di valutazione dei dirigenti, garantendo omogeneita' con la valutazione disciplinata dall'art. 19 della legge sul personale della provincia 1997. 5. Sulla base del rapporto di autovalutazione previsto dall'art. 4-bis, comma 1, lettera a), tenendo conto della programmazione provinciale in materia scolastica e del progetto d'istituto, il dirigente dell'istituzione propone gli obiettivi per il triennio successivo al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che procede alla conferma o alla modifica sentito il dirigente. 6. L'attivita' del dirigente dell'istituzione e' valutata sulla base dei seguenti criteri: a) direzione unitaria della scuola competenze gestionali, e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati anche scolastici; b) raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 5; c) valorizzazione della professionalita' del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; d) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita' professionale e sociale; e) cura e sviluppo continuo della propria professionalita'.».