Art. 50 Disposizioni transitorie 1. L'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 7, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. 2. L'art. 23 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 8, si applica per il conferimento degli incarichi a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. 3. In sede di prima applicazione dell'art. 27, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 9, il consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o alla soppressione del nucleo interno di valutazione costituito alla data di entrata in vigore delle modifiche. 4. In prima attuazione dell'art. 43-bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'art. 26, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e' effettuato a partire dall'anno scolastico 2017-2018. 5. L'art. 56, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 27, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019. 6. Le modalita' di assegnazione del personale docente all'ambito territoriale disciplinate dall'art. 84-bis, come introdotto dall'art. 32, e dagli articoli 85 e 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dagli articoli 33 e 34, si applicano con riferimento alle assunzioni disposte a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018; per le assunzioni disposte antecedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti le assunzioni disposte per l'anno scolastico 2015-2016. 7. L'art. 87-bis, come introdotto dall'art. 36, e l'art. 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 37, comma 1, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. 8. L'art. 91, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 38, si applica ai concorsi indetti dopo la data di entrata in vigore di questa legge. 9. L'art. 103 della legge provinciale sulla scuola 2006, come sostituito dall'art. 46, si applica per le valutazioni a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. 10. Fino all'approvazione del documento previsto dall'art. 35, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'art. 14, per la programmazione della formazione professionale continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 22 (Misure urgenti per il sistema educativo) della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9. 11. In deroga a quanto previsto dall'art. 94, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006 i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferiti con mobilita' territoriale o professionale da altra provincia, che hanno garantito almeno tre anni di permanenza effettiva nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento, possono chiedere, per il solo anno scolastico 2016-2017, trasferimento presso altra provincia, stante il piano straordinario di mobilita' previsto dall'art. 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). 12. La provincia si avvale della graduatoria prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del decreto del presidente della provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg, concernente «Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)», ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici - categoria A, per la copertura dei fabbisogni stabiliti con propria deliberazione dalla giunta provinciale, per l'anno scolastico 2016-2017. A tal fine la graduatoria prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del decreto del presidente della provincia n. 11-64/Leg del 2006 e' valida e utilizzabile anche oltre il contingente di posti messi a concorso dal bando. 13. Relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con deliberazione 4 marzo 2016, n. 269, della giunta provinciale, il triennio di validita' delle relative graduatorie, se approvate entro il 31 ottobre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016-2017. 14. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 gli incarichi di preposizione alla medesima istituzione scolastica e formativa provinciale ai sensi dell'art. 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono conferiti di norma per un massimo di nove anni. 15. Il regolamento di attuazione dell'art. 55 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' modificato al fine di incrementare nella scuola primaria di due ore settimanali le ore di insegnamento delle discipline obbligatorie e aree di apprendimento a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, con conseguente riduzione delle ore di insegnamento delle discipline e di attivita' opzionali facoltative.