Art. 50 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. L'art. 18  della  legge  provinciale  sulla  scuola  2006,  come
modificato dall'art. 7, si applica a decorrere  dall'anno  scolastico
2017-2018. 
  2. L'art. 23  della  legge  provinciale  sulla  scuola  2006,  come
modificato  dall'art.  8,  si  applica  per  il  conferimento   degli
incarichi a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. 
  3. In sede di prima applicazione dell'art. 27, comma 2, della legge
provinciale sulla  scuola  2006,  come  modificato  dall'art.  9,  il
consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o  alla
soppressione del nucleo interno di valutazione costituito  alla  data
di entrata in vigore delle modifiche. 
  4. In prima attuazione dell'art.  43-bis  della  legge  provinciale
sulla scuola 2006, come introdotto dall'art. 26, il  procedimento  di
valutazione delle istituzioni scolastiche e formative e' effettuato a
partire dall'anno scolastico 2017-2018. 
  5. L'art. 56, comma 2, della legge provinciale sulla  scuola  2006,
come modificato  dall'art.  27,  si  applica  a  decorrere  dall'anno
scolastico 2018-2019. 
  6. Le modalita' di assegnazione del  personale  docente  all'ambito
territoriale disciplinate dall'art. 84-bis, come introdotto dall'art.
32, e dagli articoli 85 e 86 della  legge  provinciale  sulla  scuola
2006, come modificati dagli  articoli  33  e  34,  si  applicano  con
riferimento alle assunzioni disposte a decorrere dall'anno scolastico
2017-2018; per le assunzioni disposte antecedentemente continuano  ad
applicarsi le disposizioni disciplinanti le assunzioni  disposte  per
l'anno scolastico 2015-2016. 
  7. L'art. 87-bis, come introdotto dall'art. 36, e l'art.  89  della
legge provinciale sulla scuola 2006, come  modificato  dall'art.  37,
comma 1, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. 
  8. L'art. 91, comma 1, lettera a), della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006, come modificato dall'art. 38,  si  applica  ai  concorsi
indetti dopo la data di entrata in vigore di questa legge. 
  9. L'art. 103 della  legge  provinciale  sulla  scuola  2006,  come
sostituito dall'art. 46, si applica per le  valutazioni  a  decorrere
dall'anno scolastico 2017-2018. 
  10. Fino all'approvazione  del  documento  previsto  dall'art.  35,
comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006,  come  modificato
dall'art. 14, per la programmazione  della  formazione  professionale
continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 22  (Misure
urgenti per il sistema educativo) della legge  provinciale  3  giugno
2015, n. 9. 
  11. In deroga a quanto previsto dall'art. 94, comma 2, della  legge
provinciale sulla scuola 2006 i  docenti  assunti  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, o trasferiti con mobilita' territoriale
o professionale da altra provincia, che hanno  garantito  almeno  tre
anni di permanenza effettiva nelle scuole a carattere  statale  della
provincia di Trento, possono chiedere, per il  solo  anno  scolastico
2016-2017, trasferimento presso  altra  provincia,  stante  il  piano
straordinario di mobilita' previsto dall'art.  1,  comma  108,  della
legge 13 luglio 2015,  n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni
legislative vigenti). 
  12. La provincia si avvale  della  graduatoria  prevista  dall'art.
27-bis, comma 3, del decreto del presidente della provincia 12 giugno
2006,  n.   11-64/Leg,   concernente   «Regolamento   per   l'accesso
all'impiego del personale amministrativo, tecnico,  ausiliario  (ATA)
delle  istituzioni  scolastiche  e  degli  istituti   di   formazione
professionale provinciali (art. 37 della legge provinciale  3  aprile
1997, n. 7)»,  ai  fini  dell'assunzione  a  tempo  indeterminato  di
collaboratori  scolastici  -  categoria  A,  per  la  copertura   dei
fabbisogni  stabiliti  con   propria   deliberazione   dalla   giunta
provinciale,  per  l'anno  scolastico  2016-2017.  A  tal   fine   la
graduatoria prevista dall'art.  27-bis,  comma  3,  del  decreto  del
presidente  della  provincia  n.  11-64/Leg  del  2006  e'  valida  e
utilizzabile anche oltre il contingente di posti messi a concorso dal
bando. 
  13. Relativamente al concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  per
l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo  grado,  indetto  con  deliberazione  4
marzo  2016,  n.  269,  della  giunta  provinciale,  il  triennio  di
validita' delle  relative  graduatorie,  se  approvate  entro  il  31
ottobre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016-2017. 
  14. A decorrere dall'anno scolastico  2017-2018  gli  incarichi  di
preposizione  alla  medesima  istituzione  scolastica   e   formativa
provinciale ai sensi dell'art.  102  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006 sono conferiti di norma per un massimo di nove anni. 
  15.  Il  regolamento  di  attuazione  dell'art.  55   della   legge
provinciale sulla scuola 2006 e' modificato al fine  di  incrementare
nella scuola primaria di due ore settimanali le ore  di  insegnamento
delle discipline obbligatorie e aree  di  apprendimento  a  decorrere
dall'anno scolastico 2017-2018, con conseguente riduzione  delle  ore
di  insegnamento  delle   discipline   e   di   attivita'   opzionali
facoltative.