Art. 7 
 
                     Modificazioni dell'art. 18 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge  provinciale  sulla  scuola
2006, dopo le parole: istituzioni scolastiche e formative adottano il
progetto di istituto,» sono inserite le seguenti: «che ha  la  durata
di tre anni scolastici,». 
  2. Alla fine del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulla
scuola 2006 sono inserite  le  parole:  «Il  progetto  d'istituto  e'
approvato entro mese di febbraio dell'anno scolastico che precede  il
triennio di riferimento. Il progetto d'istituto puo'  essere  rivisto
annualmente entro il mese di febbraio.». 
  3. Dopo la  lettera  c)  del  comma  3  dell'art.  18  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 e' inserita la seguente: 
    «c-bis) le principali caratteristiche dei  profili  professionali
coerenti con il progetto di istituto;». 
  4. Dopo la  lettera  h)  del  comma  3  dell'art.  18  della  legge
provinciale sulla scuola 2006 e' inserita la seguente: 
    «h-bis) i progetti e le iniziative per  il  raggiungimento  degli
obiettivi formativi indicati dall'art. 2, comma 1, lettere d),  f)  e
n), indicando le necessarie risorse umane, comprese quelle derivabili
dalla  valorizzazione  delle  professionalita'  interne,  nonche'  le
dotazioni finanziarie.». 
  5. Nel comma 5 dell'art. 18 della legge  provinciale  sulla  scuola
2006 le parole: «all'interno dell'istituzione» sono sostituite  dalle
seguenti: «sul sito internet dell'istituzione».