Art. 7 Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto di istituto,» sono inserite le seguenti: «che ha la durata di tre anni scolastici,». 2. Alla fine del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «Il progetto d'istituto e' approvato entro mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento. Il progetto d'istituto puo' essere rivisto annualmente entro il mese di febbraio.». 3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserita la seguente: «c-bis) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il progetto di istituto;». 4. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserita la seguente: «h-bis) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dall'art. 2, comma 1, lettere d), f) e n), indicando le necessarie risorse umane, comprese quelle derivabili dalla valorizzazione delle professionalita' interne, nonche' le dotazioni finanziarie.». 5. Nel comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «all'interno dell'istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet dell'istituzione».