Art. 9 Modificazioni dell'art. 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 1. La rubrica dell'art. 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' sostituita dalla seguente: «Autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative». 2. Il comma 2 dell'art. 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' sostituito dal seguente: «2. Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualita' nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, come previsti dall'art. 74, le istituzioni possono costituire un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo oppure definire modalita' e procedure interne, nel rispetto delle linee-guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.».