Art. 9 
 
                     Modificazioni dell'art. 27 
              della legge provinciale sulla scuola 2006 
 
  1. La rubrica dell'art. 27 della  legge  provinciale  sulla  scuola
2006 e' sostituita dalla seguente: «Autovalutazione delle istituzioni
scolastiche e formative». 
  2. Il comma 2 dell'art. 27 della  legge  provinciale  sulla  scuola
2006 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per procedere all'analisi e alla verifica  interne  finalizzate
al miglioramento della qualita' nell'erogazione  del  servizio  e  al
monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive  efficaci  rivolte
ai soggetti con bisogni educativi speciali, come  previsti  dall'art.
74,  le  istituzioni  possono  costituire  un   nucleo   interno   di
valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  educativo
oppure definire modalita' e procedure  interne,  nel  rispetto  delle
linee-guida approvate dal comitato  provinciale  di  valutazione  del
sistema educativo.».