Art. 2 Modificazioni all'art. 46 1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «dal ricevimento della domanda» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere a) e b),». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale n. 5/2008, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Al rilascio della concessione di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda presentata dal comune interessato. La concessione indica il termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere avviate le procedure finalizzate allo svolgimento delle attivita' dell'allegato E di cui all'art. 45, commi 4 e 5.».