Art. 2 
 
                      Modificazioni all'art. 46 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 5/2008, dopo le
parole: «dal ricevimento della domanda» sono  inserite  le  seguenti:
«da parte dei soggetti di cui all'art. 45,  comma  1,  lettere  a)  e
b),». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale n. 5/2008, e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Al rilascio della concessione di cui all'art. 45, comma  1,
lettera c), provvede la Giunta regionale, con propria  deliberazione,
da adottare entro centoventi giorni  dal  ricevimento  della  domanda
presentata dal comune interessato. La concessione indica  il  termine
entro il quale,  a  pena  di  decadenza,  devono  essere  avviate  le
procedure finalizzate allo svolgimento delle attivita'  dell'allegato
E di cui all'art. 45, commi 4 e 5.».