Art. 5 Modificazioni all'art. 52 1. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «a favore dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere a) e b),». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 5/2008, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), la concessione a favore del comune non puo' essere rilasciata per un periodo superiore a cinque anni, prorogabile, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente entro i sei mesi antecedenti alla scadenza della concessione, per ulteriori due anni.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 8 febbraio 2016 ROLLANDIN (Omissis).