Art. 5 
 
                      Modificazioni all'art. 52 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 5/2008, dopo le
parole: «La concessione» sono inserite le  seguenti:  «a  favore  dei
soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere a) e b),». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 5/2008, e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 45, comma 1,  lettera  c),  la
concessione a favore del comune non puo'  essere  rilasciata  per  un
periodo superiore a cinque anni, prorogabile, previa presentazione di
apposita  domanda  alla  struttura  competente  entro  i   sei   mesi
antecedenti  alla  scadenza  della  concessione,  per  ulteriori  due
anni.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
    Aosta, 8 febbraio 2016 
 
                              ROLLANDIN 
 
(Omissis).