Art. 10 Decadenza dell'autorizzazione 1. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e' dichiarata dal Comune competente per territorio, qualora il titolare dell'impianto a fune: a) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall'autorizzazione all'esercizio e dalla presente legge; b) nel caso di rilevanti interventi di modifica dell'impianto, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17; c) dopo venti anni dal suo rilascio.