Art. 10 
 
                    Decadenza dell'autorizzazione 
 
  1. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e' dichiarata dal
Comune competente per territorio, qualora il titolare dell'impianto a
fune: 
    a)  persista  in  gravi  inadempienze  agli  obblighi   derivanti
dall'autorizzazione all'esercizio e dalla presente legge; 
    b) nel caso di rilevanti interventi  di  modifica  dell'impianto,
come definiti dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  di  cui
all'art. 17; 
    c) dopo venti anni dal suo rilascio.