Art. 12 Adempimenti a seguito di cessazione dell'autorizzazione all'esercizio 1. Nel caso di cessazione dell'autorizzazione all'esercizio a qualsiasi titolo, il titolare dell'impianto a fune e' obbligato a proprie spese alla rimozione delle funi e delle parti di impianto che possono risultare pericolose per la pubblica incolumita'. 2. Qualora il titolare dell'impianto a fune non provveda alla messa in sicurezza dell'impianto entro diciotto mesi dalla cessazione, all'esecuzione provvede direttamente il Comune e le relative spese sono poste a carico del titolare medesimo.