Art. 12 
 
                 Adempimenti a seguito di cessazione 
                  dell'autorizzazione all'esercizio 
 
  1. Nel  caso  di  cessazione  dell'autorizzazione  all'esercizio  a
qualsiasi titolo, il titolare dell'impianto a  fune  e'  obbligato  a
proprie spese alla rimozione delle funi e delle parti di impianto che
possono risultare pericolose per la pubblica incolumita'. 
  2. Qualora il titolare dell'impianto a fune non provveda alla messa
in sicurezza dell'impianto  entro  diciotto  mesi  dalla  cessazione,
all'esecuzione provvede direttamente il Comune e  le  relative  spese
sono poste a carico del titolare medesimo.