Art. 13 
 
                    Disposizioni per l'esercizio 
 
  1. Per garantire la sicurezza dell'esercizio, ad  ogni  impianto  a
fune deve essere preposto un responsabile e il  personale  necessario
alla conduzione dell'impianto, le cui mansioni sono  riportate  nelle
norme generali e speciali di esercizio.