Art. 14 
 
                Rilevanti interventi di manutenzione 
                      e controllo o di modifica 
 
  1. Decorsi venti anni dalla data  di  rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio o alla scadenza dell'autorizzazione  per  gli  impianti
esistenti, l'impianto deve essere sottoposto a  rilevante  intervento
di manutenzione e controllo, da effettuare anche nel  rispetto  delle
indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione. A conclusione
dell'intervento, deve essere eseguito il collaudo funzionale. 
  2. Ai fini dell'ottenimento di nuova autorizzazione all'esercizio a
seguito degli interventi di cui al comma 1 o a seguito  di  rilevanti
interventi di modifica, il soggetto interessato trasmette  al  Comune
competente per territorio apposita richiesta, corredata dei documenti
di cui all'art. 7, comma 1.