Art. 14 Rilevanti interventi di manutenzione e controllo o di modifica 1. Decorsi venti anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o alla scadenza dell'autorizzazione per gli impianti esistenti, l'impianto deve essere sottoposto a rilevante intervento di manutenzione e controllo, da effettuare anche nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione. A conclusione dell'intervento, deve essere eseguito il collaudo funzionale. 2. Ai fini dell'ottenimento di nuova autorizzazione all'esercizio a seguito degli interventi di cui al comma 1 o a seguito di rilevanti interventi di modifica, il soggetto interessato trasmette al Comune competente per territorio apposita richiesta, corredata dei documenti di cui all'art. 7, comma 1.