Art. 15 
 
                           Norme tecniche 
 
  1. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune adibiti
al trasporto privato di persone si applica  la  direttiva  2000/9/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo  2000,  relativa
agli impianti a fune adibiti al trasporto di  persone.  Gli  impianti
adibiti  al  trasporto  di  persone,  che   per   caratteristiche   e
destinazione  d'uso  sono  esplicitamente  esclusi   dal   campo   di
applicazione della direttiva 2000/9/CE, devono comunque soddisfare  i
requisiti essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  II  della
medesima direttiva. 
  2. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune per  il
trasporto privato di animali e cose si applicano le norme tecniche di
sicurezza emanate dallo Stato, le raccomandazioni dell'Organizzazione
internazionale  trasporti  a  fune  e   altre   norme   tecniche   di
riferimento.