Art. 15 Norme tecniche 1. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto privato di persone si applica la direttiva 2000/9/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Gli impianti adibiti al trasporto di persone, che per caratteristiche e destinazione d'uso sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE, devono comunque soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II della medesima direttiva. 2. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune per il trasporto privato di animali e cose si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato, le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale trasporti a fune e altre norme tecniche di riferimento.