Art. 16 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Chiunque effettui l'esercizio di un impianto a fune in  servizio
privato senza autorizzazione all'esercizio e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una  somma  di
denaro da euro 1.095 a euro 2.190. 
  2. Chiunque utilizzi un impianto  a  fune  temporaneo  di  cantiere
oltre la durata del cantiere stesso a cui e'  asservito  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento  di
una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190. 
  3. L'esercizio dell'impianto senza la nomina del personale preposto
da parte del titolare dell'autorizzazione comporta l'applicazione  di
una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel  pagamento  di
una somma di denaro da euro 730 a euro 2.190. 
  4.  All'accertamento  e   alla   contestazione   delle   infrazioni
provvedono il Corpo  forestale  della  Valle  d'Aosta  e  la  polizia
locale. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Sindaco competente per
territorio, sulla base delle contestazioni  effettuate  dal  predetto
personale. 
  5. Nel caso di violazioni  successive,  le  sanzioni  previste  dal
presente articolo sono raddoppiate. 
  6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si
osservano le disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale).