Art. 16 Sanzioni amministrative 1. Chiunque effettui l'esercizio di un impianto a fune in servizio privato senza autorizzazione all'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190. 2. Chiunque utilizzi un impianto a fune temporaneo di cantiere oltre la durata del cantiere stesso a cui e' asservito e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190. 3. L'esercizio dell'impianto senza la nomina del personale preposto da parte del titolare dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 730 a euro 2.190. 4. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e la polizia locale. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Sindaco competente per territorio, sulla base delle contestazioni effettuate dal predetto personale. 5. Nel caso di violazioni successive, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate. 6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).