Art. 19 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I titolari di impianti a fune esistenti  devono  adeguarsi  alle
disposizioni contenute negli articoli 7, 13 e 14  entro  cinque  anni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  pena  la
decadenza del titolo autorizzativo all'esercizio. 
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge  si  applicano  anche
alle domande per le quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sia  gia'   stata   avviata,   ma   non   conclusa,
l'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/  Vallee
d'Aoste. 
    Aosta, 8 febbraio 2016 
 
                              ROLLANDIN 
 
  (Omissis).