Art. 19 Disposizioni transitorie 1. I titolari di impianti a fune esistenti devono adeguarsi alle disposizioni contenute negli articoli 7, 13 e 14 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza del titolo autorizzativo all'esercizio. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stata avviata, ma non conclusa, l'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste. Aosta, 8 febbraio 2016 ROLLANDIN (Omissis).