Art. 2 
 
                         Titolo abilitativo 
 
  1. La costruzione o la modifica  di  impianti  a  fune  adibiti  al
trasporto in servizio privato e' subordinata al rilascio di  uno  dei
titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettere a), b) e  c),
della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa  urbanistica  e
di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). 
  2. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e
b), il titolo abilitativo e' costituito dal permesso di costruire. 
  3. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere c) e
d), che  attraversano  strade  pubbliche,  edifici  abitati  e  opere
pubbliche  accessibili  al  pubblico,  il   titolo   abilitativo   e'
costituito dal permesso di costruire. In tutti  gli  altri  casi,  il
titolo abilitativo e' costituito dalla  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' edilizia (SCIA edilizia). 
  4. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettera  e),
non  inclusi  in  progetti  assentiti  e  che   attraversano   strade
pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico,
il titolo abilitativo e' costituito dalla SCIA edilizia. Nel caso  in
cui non siano presenti attraversamenti non e' richiesto alcun titolo. 
  5. Nel caso in cui l'impianto  attraversi  il  territorio  di  piu'
Comuni, ogni ente territorialmente  competente  rilascia  il  proprio
titolo abilitativo.