Art. 2 Titolo abilitativo 1. La costruzione o la modifica di impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato e' subordinata al rilascio di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). 2. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b), il titolo abilitativo e' costituito dal permesso di costruire. 3. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere c) e d), che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico, il titolo abilitativo e' costituito dal permesso di costruire. In tutti gli altri casi, il titolo abilitativo e' costituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' edilizia (SCIA edilizia). 4. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), non inclusi in progetti assentiti e che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico, il titolo abilitativo e' costituito dalla SCIA edilizia. Nel caso in cui non siano presenti attraversamenti non e' richiesto alcun titolo. 5. Nel caso in cui l'impianto attraversi il territorio di piu' Comuni, ogni ente territorialmente competente rilascia il proprio titolo abilitativo.