Art. 4 
 
            Istruttoria e rilascio del titolo abilitativo 
 
  1. Il Comune competente per territorio verifica la completezza e la
regolarita'  formale  della  documentazione   presentata   ai   sensi
dell'art. 3, nonche' l'esistenza di accordi  privatistici  in  merito
alla disponibilita' delle aree, del sorvolo e degli attraversamenti e
la previsione progettuale, ove occorra, degli attrezzamenti necessari
per  la  segnalazione  al  volo  a  bassa  quota,   compresi   quelli
eventualmente richiesti dalle autorita' civili e militari competenti. 
  2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta, per gli impianti  a
fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b),  la  corresponsione
di una cauzione, da versare a favore del Comune mediante fideiussione
bancaria o assicurativa, a garanzia dell'effettiva dismissione e  del
ripristino dei siti al termine dell'esercizio dell'impianto. 
  3. Nel titolo abilitativo  per  gli  impianti  a  fune  adibiti  al
trasporto in servizio privato, il  Comune  puo'  imporre  clausole  e
prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel
corso dell'istruttoria.