Art. 4 Istruttoria e rilascio del titolo abilitativo 1. Il Comune competente per territorio verifica la completezza e la regolarita' formale della documentazione presentata ai sensi dell'art. 3, nonche' l'esistenza di accordi privatistici in merito alla disponibilita' delle aree, del sorvolo e degli attraversamenti e la previsione progettuale, ove occorra, degli attrezzamenti necessari per la segnalazione al volo a bassa quota, compresi quelli eventualmente richiesti dalle autorita' civili e militari competenti. 2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta, per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b), la corresponsione di una cauzione, da versare a favore del Comune mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'effettiva dismissione e del ripristino dei siti al termine dell'esercizio dell'impianto. 3. Nel titolo abilitativo per gli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato, il Comune puo' imporre clausole e prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria.