Art. 5 Collaudo funzionale 1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il soggetto interessato inoltra al Comune competente per territorio la richiesta di autorizzazione all'esercizio, controfirmata dal direttore dei lavori, corredandola della documentazione tecnica elencata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17, delle dichiarazioni attestanti l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera e delle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto. 2. Gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b), e gli impianti di cui alle lettere c) e d), che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico sono sottoposti a collaudo funzionale effettuato da soggetti esperti nel settore funiviario. 3. In sede di collaudo funzionale, il soggetto incaricato accerta la sussistenza delle condizioni affinche' il servizio possa svolgersi in sicurezza, in conformita' alle norme tecniche di cui all'art. 15 e alle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto, redigendo specifico verbale.