Art. 5 
 
                         Collaudo funzionale 
 
  1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il  soggetto  interessato
inoltra  al  Comune  competente  per  territorio  la   richiesta   di
autorizzazione all'esercizio, controfirmata dal direttore dei lavori,
corredandola   della   documentazione    tecnica    elencata    nella
deliberazione della  Giunta  regionale  di  cui  all'art.  17,  delle
dichiarazioni attestanti  l'ultimazione  dei  lavori  e  la  regolare
esecuzione dell'opera e delle norme generali e speciali di  esercizio
dell'impianto. 
  2. Gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b),
e gli impianti di cui alle lettere c) e d), che  attraversano  strade
pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al  pubblico
sono sottoposti a collaudo funzionale effettuato da soggetti  esperti
nel settore funiviario. 
  3. In sede di collaudo funzionale, il soggetto  incaricato  accerta
la sussistenza delle condizioni affinche' il servizio possa svolgersi
in sicurezza, in conformita' alle norme tecniche di cui all'art. 15 e
alle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto,  redigendo
specifico verbale.