Art. 6 
 
                            Assicurazioni 
 
  1. L'esercizio degli impianti a fune di cui all'art.  1,  comma  4,
lettera  a),  e'  subordinato  all'esistenza  di   idonea   copertura
assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi  derivante  da
sinistri  e  da  danni  arrecati,  per  fatto  proprio  del  titolare
dell'impianto a fune, dei dipendenti o del personale avente  funzioni
di ispezione, di controllo,  di  manutenzione  o  di  soccorso,  alle
persone e alle cose trasportate e a persone e cose terze. Nei casi di
cui all'art. 1, comma 4, lettere b), c), d) ed e), l'esercizio  degli
impianti e'  subordinato  a  idonea  copertura  assicurativa  qualora
attraversino strade pubbliche,  edifici  abitati  e  opere  pubbliche
accessibili al pubblico.