Art. 6 Assicurazioni 1. L'esercizio degli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), e' subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante da sinistri e da danni arrecati, per fatto proprio del titolare dell'impianto a fune, dei dipendenti o del personale avente funzioni di ispezione, di controllo, di manutenzione o di soccorso, alle persone e alle cose trasportate e a persone e cose terze. Nei casi di cui all'art. 1, comma 4, lettere b), c), d) ed e), l'esercizio degli impianti e' subordinato a idonea copertura assicurativa qualora attraversino strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.