Art. 7 Autorizzazione all'esercizio 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, il soggetto interessato, pubblico o privato, trasmette al Comune competente per territorio: a) il verbale di collaudo funzionale e la certificazione del suo esito positivo, ove necessario; b) i nominativi del personale incaricato alla conduzione dell'impianto; c) copia delle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto e dell'eventuale piano di soccorso; d) copia della documentazione attestante la copertura assicurativa, ove necessaria; e) il piano di gestione dell'attraversamento mediante regolamentazione del traffico e protezioni o misure tecniche che impediscano la caduta accidentale del carico o delle funi, nel caso di impianti interferenti con strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico. 2. Nel caso in cui la linea dell'impianto a fune interessi piu' Comuni, l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal Comune sul cui territorio insiste la maggior parte del tracciato dell'impianto medesimo. 3. Nel caso in cui il tracciato dell'impianto a fune interessi piu' Regioni o Stati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e' rilasciata dal Comune competente per territorio, previa intesa con gli enti confinanti interessati dall'impianto stesso. 4. Il Comune competente per territorio, verificata la completezza e la regolarita' formale della documentazione presentata, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.