Art. 7 
 
                    Autorizzazione all'esercizio 
 
  1.  Ai  fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'impianto, il soggetto interessato, pubblico o privato, trasmette
al Comune competente per territorio: 
    a) il verbale di collaudo funzionale e la certificazione del  suo
esito positivo, ove necessario; 
    b)  i  nominativi  del  personale  incaricato   alla   conduzione
dell'impianto; 
    c)  copia  delle  norme  generali   e   speciali   di   esercizio
dell'impianto e dell'eventuale piano di soccorso; 
    d)   copia   della   documentazione   attestante   la   copertura
assicurativa, ove necessaria; 
    e)   il   piano   di   gestione   dell'attraversamento   mediante
regolamentazione del traffico e  protezioni  o  misure  tecniche  che
impediscano la caduta accidentale del carico o delle funi,  nel  caso
di impianti interferenti con  strade  pubbliche,  edifici  abitati  e
opere pubbliche accessibili al pubblico. 
  2. Nel caso in cui la linea dell'impianto  a  fune  interessi  piu'
Comuni, l'autorizzazione all'esercizio e' rilasciata dal  Comune  sul
cui territorio insiste la maggior parte del  tracciato  dell'impianto
medesimo. 
  3. Nel caso in cui il tracciato dell'impianto a fune interessi piu'
Regioni o  Stati,  l'autorizzazione  all'esercizio  dell'impianto  e'
rilasciata dal Comune competente per territorio,  previa  intesa  con
gli enti confinanti interessati dall'impianto stesso. 
  4. Il Comune competente per territorio, verificata la completezza e
la regolarita'  formale  della  documentazione  presentata,  rilascia
l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.