Art. 4 
 
      Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2005 
 
  1. L'art. 3 della legge  regionale  n.  9/2005  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Oneri a carico della Regione). - 1. La  Giunta  regionale,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ripartisce la spesa
destinata al funzionamento del servizio di soccorso  sulle  piste  di
sci di fondo tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, tenuto  conto
della  lunghezza  delle  piste  regolarmente  classificate  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 17  marzo  1992,  n.  9  (Norme  in
materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), e del  periodo
di apertura. 
  2. Al fine dell'ottenimento del sostegno alle spese di cui all'art.
1, comma 1, entro il 31 ottobre di  ogni  anno,  i  soggetti  di  cui
all'art. 2, comma 1, presentano alla struttura  regionale  competente
in materia di piste  di  sci  apposita  domanda.  In  ogni  caso,  in
presenza di sufficienti condizioni di innevamento e  fatte  salve  le
esigenze di sicurezza, deve essere garantito il  funzionamento  delle
piste per almeno trenta giorni.».