Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale per l'anno 2016. A decorrere dal 2017 l'onere annuo a carico della Regione e' determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 4 marzo 2016 ROLLANDIN (Omissis).