Art. 3 Allegati 1. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, i seguenti allegati vengono sostituiti: a) l'allegato 5 con il seguente allegato J; b) l'allegato 7 con il seguente allegato L; c) l'allegato 9 con il seguente allegato M; d) l'allegato 11 con il seguente allegato N. 2. Agli allegati all'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, vengono apportate le seguenti modifiche: a) all'allegato 2 sono apportate le modifiche di cui all'allegato G alla presente legge; b) agli allegati 3A e 3B sono apportate le modifiche di cui agli allegati H1 e H2 alla presente legge; c) all'allegato 4 sono apportate le modifiche di cui all'allegato I alla presente legge; d) all'allegato 13 sono apportate le modifiche di cui all'allegato O alla presente legge. 3. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, i prospetti e gli elenchi contenuti nella nota integrativa (allegato 1) vengono sostituiti con i seguenti allegati alla presente legge (allegati C, D, E, F, R ed S). 4. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato P). 5. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, l'allegato relativo al prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 14) viene rimosso. 6. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilita' per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, viene sostituito con il seguente allegato Q.