Art. 3 
 
                              Allegati 
 
  1. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale
23 dicembre 2015, n. 20, i seguenti allegati vengono sostituiti: 
    a) l'allegato 5 con il seguente allegato J; 
    b) l'allegato 7 con il seguente allegato L; 
    c) l'allegato 9 con il seguente allegato M; 
    d) l'allegato 11 con il seguente allegato N. 
  2. Agli allegati all'elenco di cui al comma  1  dell'art.  3  della
legge provinciale 23 dicembre  2015,  n.  20,  vengono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'allegato 2 sono apportate le modifiche di cui all'allegato
G alla presente legge; 
    b) agli allegati 3A e 3B sono apportate le modifiche di cui  agli
allegati H1 e H2 alla presente legge; 
    c) all'allegato 4 sono apportate le modifiche di cui all'allegato
I alla presente legge; 
    d)  all'allegato  13   sono   apportate   le   modifiche   di cui
all'allegato O alla presente legge. 
  3. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale
23 dicembre 2015, n. 20, i prospetti e gli  elenchi  contenuti  nella
nota integrativa (allegato  1)  vengono  sostituiti  con  i  seguenti
allegati alla presente legge (allegati C, D, E, F, R ed S). 
  4. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il
dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo  (Allegato
P). 
  5. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale
23 dicembre 2015, n. 20, l'allegato relativo  al  prospetto  verifica
rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 14) viene rimosso. 
  6. All'elenco di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale
23 dicembre 2015, n. 20, il prospetto delle  spese  di  bilancio  per
missioni, programmi, titoli e centri di responsabilita' per  ciascuno
degli anni considerati nel bilancio triennale, viene  sostituito  con
il seguente allegato Q.