Art. 10 
 
         Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio  1999,  n.
18  (Interventi  regionali  a  sostegno  dell'offerta  turistica)  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente
legge sono i seguenti: 
  a) piccole e medie imprese ed enti no profit operanti  nel  settore
turistico; 
  b) proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze  gestiti,
direttamente  o  indirettamente,  in  forma  imprenditoriale  e   non
imprenditoriale; 
  c)  privati  che  esercitano,  in  forma  imprenditoriale   e   non
imprenditoriale, l'attivita' di bed and breakfast e di affittacamere; 
  d) imprenditori agricoli che esercitano l'attivita' di  agriturismo
o di "ospitalita' rurale familiare"; 
  e) gestori  di  esercizi  ristorativi  e  di  servizi  turistici  a
supporto delle attivita' del tempo libero; 
  f) proprietari e gestori di impianti di risalita e di  impianti  di
innevamento programmato.». 
  2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge  regionale  n.
18/1999 e' abrogata. 
  3. Il comma 5 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  18/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «5.  La  struttura  regionale  competente   per   materia,   ovvero
Finpiemonte S.p.A. o diversi istituti di credito,  effettuano,  entro
centottanta giorni dalla scadenza dei termini  per  la  presentazione
dell'istanza, le valutazioni istruttorie  ed  approvano,  con  idoneo
provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.». 
  4. Il comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  18/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Le istanze per la concessione  delle  agevolazioni  finanziarie
previste  dalla  presente  legge  sono  presentate   alla   struttura
regionale competente per materia, ovvero  a  Finpiemonte  S.p.A  o  a
diversi istituti di credito, secondo modalita'  e  criteri  stabiliti
dal programma annuale di cui all'art. 6, comma 2.».