Art. 10 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono i seguenti: a) piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico; b) proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale; c) privati che esercitano, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, l'attivita' di bed and breakfast e di affittacamere; d) imprenditori agricoli che esercitano l'attivita' di agriturismo o di "ospitalita' rurale familiare"; e) gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attivita' del tempo libero; f) proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato.». 2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1999 e' abrogata. 3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/1999 e' sostituito dal seguente: «5. La struttura regionale competente per materia, ovvero Finpiemonte S.p.A. o diversi istituti di credito, effettuano, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, le valutazioni istruttorie ed approvano, con idoneo provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.». 4. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 18/1999 e' sostituito dal seguente: «1. Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente per materia, ovvero a Finpiemonte S.p.A o a diversi istituti di credito, secondo modalita' e criteri stabiliti dal programma annuale di cui all'art. 6, comma 2.».