Art. 11 Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), le parole «Comuni o loro consorzi, comunita' montane, province e consorzi pubblici, qualora costituiti,» sono sostituite dalle seguenti «enti pubblici».