Art. 11 
 
        Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n.
4 (Interventi regionali per lo sviluppo,  la  rivitalizzazione  e  il
miglioramento qualitativo di territori turistici), le parole  «Comuni
o loro consorzi, comunita' montane,  province  e  consorzi  pubblici,
qualora costituiti,» sono sostituite dalle seguenti «enti pubblici».