Art. 13 Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento della professione di maestro di sci» e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 «Ordinamento della professione di guida alpina») e' sostituito dal seguente: «1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 82, comma 1, lettera f-bis) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la regione si avvale del Collegio regionale dei maestri di sci.».