Art. 13 
 
       Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre  2001,
n. 33 (Disciplina delle  professioni  turistiche  e  modifiche  della
legge  regionale  23  novembre  1992,  n.   50   «Ordinamento   della
professione di maestro di sci» e della legge regionale  29  settembre
1994, n. 41 «Ordinamento  della  professione  di  guida  alpina»)  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Per l'esercizio delle funzioni di cui  all'art.  82,  comma  1,
lettera  f-bis)  della  legge  regionale  26  aprile  2000,   n.   44
(Disposizioni normative per l'attuazione del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997,  n.  59"),  la  regione  si  avvale  del
Collegio regionale dei maestri di sci.».