Art. 14 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), prima della parola «somministrare» sono inserite le seguenti «preparare e». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2015 e' sostituita dalla seguente: «b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello di cui alla lettera a), non sia inferiore all'85 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;» 3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2015 e' sostituita dalla seguente: «c) possibilita' di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati prioritariamente da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;». 4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2015 e' sostituita dalla seguente: «b) il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), e' maggiore rispetto alle entrate dell'attivita' agrituristica.». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2015 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui al comma 2, sono prese come riferimento le due annualita' precedenti.». 6. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2015 le parole «della PLV» sono sostituite dalle seguenti: «della produzione standard». 7. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2015 le parole «alla PLV» sono sostituite dalle seguenti: «alla produzione standard». 8. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2015 e' abrogato. 9. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2015 e' sostituito dal seguente: «2. L'ospitalita' rurale familiare puo' essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e dai loro familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed e' incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalita' agrituristica.». 10. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2015, dopo le parole «cucina dell'abitazione.» sono aggiunte le seguenti: «Per l'ospitalita' rurale e' confermata la possibilita' di utilizzo della cucina familiare.». 11. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2015 e' inserito il seguente: «2-bis. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi 1 e 2 e' consentita la denominazione "posto tappa" se la struttura ricettiva agrituristica o di "ospitalita' rurale familiare" e' situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in localita' servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 14.». 12. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2015 le parole «della PLV» sono sostituite dalle seguenti: «della produzione standard». 13. Dopo il comma 2 dell'art. 14 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalita' rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e le loro modalita' di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarita' della relativa struttura ricettiva.».