Art. 14 
 
        Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 
 
  1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23
febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia  di  agriturismo),
prima  della  parola  «somministrare»  sono  inserite   le   seguenti
«preparare e». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.
2/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) apportare, nella preparazione e somministrazione di  pasti  e
bevande, una  quota  di  prodotto  proveniente  da  aziende  agricole
singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di  filiera,
nel territorio della Regione, il cui costo, comprensivo di quello  di
cui alla lettera a), non sia inferiore all'85  per  cento  del  costo
totale del prodotto utilizzato;» 
  3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.
2/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) possibilita' di approvvigionarsi per la parte  rimanente  dei
prodotti   impiegati   prioritariamente   da   artigiani   alimentari
piemontesi o da produzioni  agricole  provenienti  da  zone  omogenee
contigue di regioni limitrofe;». 
  4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge  regionale  n.
2/2015 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) il valore della produzione standard ai sensi del  regolamento
(CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al
reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo  Piemontese
(SIAP),   e'   maggiore   rispetto   alle   entrate    dell'attivita'
agrituristica.». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n.  2/2015  e'
inserito il seguente: 
    «2-bis. Qualora, per cause di forza maggiore dovute  a  calamita'
atmosferiche,  fitopatie  o  epizoozie,  accertate  dalla   struttura
regionale competente per materia, non  sia  possibile  rispettare  il
valore di cui  al  comma  2,  sono  prese  come  riferimento  le  due
annualita' precedenti.». 
  6. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n.
2/2015 le parole «della PLV» sono sostituite dalle  seguenti:  «della
produzione standard». 
  7. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n.
2/2015 le parole «alla PLV» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alla
produzione standard». 
  8. Il comma 1 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  2/2015  e'
abrogato. 
  9. Il comma 2 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  2/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. L'ospitalita' rurale  familiare  puo'  essere  esercitata  solo
dall'imprenditore  agricolo  professionale,  ai  sensi  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti
e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d),  f),  g),  l),
ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), dal coltivatore diretto e  dai
loro familiari esclusivamente nella parte  abitativa  del  fabbricato
rurale ed e' incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva  o  di
ospitalita' agrituristica.». 
  10. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2015, dopo le
parole «cucina dell'abitazione.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «Per
l'ospitalita' rurale e' confermata la possibilita' di utilizzo  della
cucina familiare.». 
  11. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2015 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. In aggiunta alle denominazioni di cui ai commi  1  e  2  e'
consentita la denominazione "posto tappa" se la  struttura  ricettiva
agrituristica o di "ospitalita' rurale familiare" e' situata lungo un
itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge
regionale 18 febbraio 2010, n.  12  (Recupero  e  valorizzazione  del
patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal  relativo  regolamento
di attuazione, ubicata anche in localita' servite da strade aperte al
pubblico  transito  veicolare  con  offerta  di   peculiari   servizi
turistici e dotazioni definiti dal regolamento di attuazione  di  cui
all'art. 14.». 
  12. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della legge  regionale
n. 2/2015 le parole  «della  PLV»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della produzione standard». 
  13. Dopo il comma 2 dell'art. 14 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il regolamento di cui al comma 1  stabilisce,  inoltre,  le
caratteristiche  dei  servizi  turistici  offerti   dalle   strutture
agrituristiche e di ospitalita' rurale  familiare  che  si  avvalgono
della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e le loro  modalita'  di
identificazione e di comunicazione al pubblico,  tenuto  conto  delle
peculiarita' della relativa struttura ricettiva.».