Art. 15 Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attivita' fisico-motorie) e' sostituita dalla seguente: «b) l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilita' alle attivita' sportive fisicomotorie-ricreative;». 2. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 93/1995, dopo le parole «Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)» sono inserite le seguenti «e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),» e le parole «l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)» sono sostituite dalle seguenti «la Scuola Universitaria Interfacolta' in Scienze Motorie (SUISM)». 3. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 93/1995, e' aggiunta la seguente: «l bis) le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.». 4. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 93/1995, dopo le parole: «del CONI» sono inserite le seguenti «, del CIP» e le parole «dell'ISEF» sono sostituite dalle seguenti «della SUISM». 5. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 93/1995 e' sostituito dal seguente: «5. I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alla Citta' metropolitana di Torino, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o societa' a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad altri enti pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni e societa' che operano senza scopo di lucro per finalita' sportive.». 6. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 93/1995, le parole «dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge» sono soppresse. 7. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 93/1995, dopo le parole «del CONI» sono inserite le seguenti: «e del CIP».