Art. 15 
 
       Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 
 
  1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge  regionale  22
dicembre 1995, n. 93 (Norme per  lo  sviluppo  dello  sport  e  delle
attivita' fisico-motorie) e' sostituita dalla seguente: «b) l'accesso
dei  soggetti  svantaggiati  e  dei  soggetti  con  disabilita'  alle
attivita' sportive fisicomotorie-ricreative;». 
  2. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.
93/1995, dopo le parole «Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)»
sono inserite le seguenti «e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),»
e le parole «l'Istituto Superiore di Educazione Fisica  (ISEF)»  sono
sostituite dalle seguenti «la Scuola Universitaria  Interfacolta'  in
Scienze Motorie (SUISM)». 
  3. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale
n. 93/1995, e' aggiunta la seguente: «l bis) le politiche volte  alla
valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.». 
  4. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 93/1995, dopo le
parole: «del CONI» sono inserite le seguenti «, del CIP» e le  parole
«dell'ISEF» sono sostituite dalle seguenti «della SUISM». 
  5. Il comma 5 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  93/1995  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. I contributi di cui al comma 3  possono  essere  concessi  alla
Citta' metropolitana di Torino, alle province, ai  comuni  singoli  o
associati e  alle  unioni  di  comuni,  alle  aziende  o  societa'  a
prevalente capitale pubblico costituite anche  nelle  forme  previste
dal Capo V del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad altri  enti
pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti  di
promozione sportiva ed alle associazioni e societa' che operano senza
scopo di lucro per finalita' sportive.». 
  6. Al comma 1 dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  93/1995,  le
parole «dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge» sono
soppresse. 
  7. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 93/1995, dopo le
parole «del CONI» sono inserite le seguenti: «e del CIP».