Art. 16 Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR 1. Per le finalita' proprie del Servizio sanitario, la Regione puo' avvalersi di personale dipendente delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Con apposito accordo quadro tra la Regione e le ASR sono disciplinati i rapporti di collaborazione finalizzati all'utilizzo da parte della Regione dei dipendenti delle aziende, senza modifiche dei trattamenti economici corrisposti dalle aziende di appartenenza. 3. Nell'espletamento della suddetta collaborazione i dipendenti delle ASR sono inseriti, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale.