Art. 16 
 
         Rapporti di collaborazione tra la Regione e le ASR 
 
  1. Per le finalita' proprie del Servizio sanitario, la Regione puo'
avvalersi di personale dipendente delle Aziende  Sanitarie  Regionali
(ASR), senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 
  2. Con apposito accordo  quadro  tra  la  Regione  e  le  ASR  sono
disciplinati i rapporti di collaborazione finalizzati all'utilizzo da
parte della Regione dei dipendenti delle aziende, senza modifiche dei
trattamenti economici corrisposti dalle aziende di appartenenza. 
  3. Nell'espletamento della  suddetta  collaborazione  i  dipendenti
delle ASR sono inseriti, sotto il  profilo  organizzativo-funzionale,
nell'ambito dell'amministrazione regionale.