Art. 17 Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private), le parole «dalla Giunta Regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione con provvedimento dirigenziale». 2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole «della Giunta regionale» sono soppresse. 3. Al termine del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 sono aggiunte le seguenti: «, rilasciata dagli enti titolari della funzione autorizzativa, rispettivamente la Regione o il comune, ciascuno per la parte di propria competenza entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.». 4. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale». 5. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze». 6. Il comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 e' abrogato. 7. Al comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 5/1987 le parole «acquisendo i pareri di cui al nono comma del precedente art. 2» sono soppresse. 8. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 5/1987 e' sostituito dal seguente: «5. La nomina del direttore sanitario e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dalla Regione con provvedimento dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata.». 9. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 5/1987 e' sostituito dal seguente: «1. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dalle aziende sanitarie, che provvedono a segnalare alla struttura regionale competente in materia di sanita' le irregolarita' che possono comportare l'assunzione di provvedimenti di cui all'art. 9, fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di cui all'art. 7, commi 7 e 8.». 10. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/1987 le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «La Regione, con provvedimento dirigenziale,». 11. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/1987 e' sostituito dal seguente: «4. In relazione alle inadempienze riscontrate la Regione puo' provvedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00, ed all'introito dei relativi proventi; per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».