Art. 17 
 
        Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n.
5 (Disciplina delle case di cura private), le  parole  «dalla  Giunta
Regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  Regione   con
provvedimento dirigenziale». 
  2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole
«della Giunta regionale» sono soppresse. 
  3. Al termine del comma 5 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.
5/1987 sono aggiunte le seguenti: «, rilasciata dagli  enti  titolari
della funzione autorizzativa, rispettivamente la Regione o il comune,
ciascuno per la parte di propria competenza entro il termine  massimo
di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.  Trascorso
inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.». 
  4. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole
«della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti:  «rilasciata
dalla Regione con provvedimento dirigenziale». 
  5. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1987 le parole
«della Giunta regionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  parte
della Regione o del comune, secondo le rispettive competenze». 
  6. Il comma 9 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  5/1987  e'
abrogato. 
  7. Al comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 5/1987 le parole
«acquisendo i pareri di cui al nono comma del precedente art. 2» sono
soppresse. 
  8. Il comma 5 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  5/1987  e'
sostituito dal seguente: 
  «5.  La  nomina  del  direttore   sanitario   e'   subordinata   ad
autorizzazione   rilasciata   dalla   Regione    con    provvedimento
dirigenziale, su proposta della casa di cura interessata.». 
  9. Il comma 1 dell'art.  8  della  legge  regionale  n.  5/1987  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata  dalle
aziende  sanitarie,  che  provvedono  a  segnalare   alla   struttura
regionale competente in  materia  di  sanita'  le  irregolarita'  che
possono comportare l'assunzione di provvedimenti di cui  all'art.  9,
fermo restando l'obbligo di verifica e segnalazione periodica di  cui
all'art. 7, commi 7 e 8.». 
  10. Al comma 3 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  5/1987  le
parole «La Giunta  regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «La
Regione, con provvedimento dirigenziale,». 
  11. Il comma 4 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  5/1987  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. In relazione alle  inadempienze  riscontrate  la  Regione  puo'
provvedere all'irrogazione  di  una  sanzione  amministrativa  da  un
minimo di euro 2.000,00 fino a  un  massimo  di  euro  20.000,00,  ed
all'introito  dei  relativi  proventi;   per   l'accertamento   delle
violazioni e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le
disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
sistema penale).».