Art. 19 Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 1. L'art. 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali) e' sostituto dal seguente: «Art. 9 (Organi dell'azienda sanitaria regionale). - 1. Sono organi dell'azienda sanitaria regionale il direttore generale, il Collegio di direzione ed il Collegio sindacale.». 2. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 10/1995, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Collegio di direzione). - 1. Presso ogni azienda sanitaria regionale e' istituito, quale organo dell'azienda, il Collegio di direzione. 2. Il Collegio di direzione esercita le seguenti funzioni: a) concorre al governo delle attivita' cliniche; b) partecipa alla pianificazione delle attivita', incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione; c) indica le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria. 3. La partecipazione alla pianificazione delle attivita' di ricerca e didattica avviene, in seno alle aziende ospedaliero universitarie, nell'ambito di quanto definito dall'Universita'. 4. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonche' dei requisiti di appropriatezza e di qualita' delle prestazioni. Partecipa, altresi', alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al Governo delle attivita' cliniche. 5. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, dei direttori di dipartimento e dei direttori di presidio, fatte salve le disposizioni, in materia di aziende costituite da un unico presidio, di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende sanitarie locali e' integrata con la partecipazione dei direttori dei distretti alle stesse afferenti. 7. Le modalita' di funzionamento, la convocazione periodica, nonche' i rapporti tra il Collegio di direzione e gli altri organi delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati nei rispettivi atti aziendali, in conformita' alle indicazioni generali impartite dalla Giunta regionale. 8. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese.».