Art. 19 
 
        Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 
 
  1.  L'art.  9  della  legge  regionale  24  gennaio  1995,  n.   10
(Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende  sanitarie
regionali) e' sostituto dal seguente: 
  «Art. 9 (Organi dell'azienda sanitaria regionale). - 1. Sono organi
dell'azienda sanitaria regionale il direttore generale,  il  Collegio
di direzione ed il Collegio sindacale.». 
  2. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 10/1995, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 12-bis (Collegio di direzione).  -  1.  Presso  ogni  azienda
sanitaria regionale  e'  istituito,  quale  organo  dell'azienda,  il
Collegio di direzione. 
  2. Il Collegio di direzione esercita le seguenti funzioni: 
  a) concorre al governo delle attivita' cliniche; 
  b)  partecipa  alla  pianificazione  delle  attivita',  incluse  la
ricerca, la didattica ed i programmi di formazione; 
  c)   indica   le   soluzioni   organizzative    per    l'attuazione
dell'attivita' libero-professionale intramuraria. 
  3. La partecipazione alla pianificazione delle attivita' di ricerca
e didattica avviene, in seno alle aziende ospedaliero  universitarie,
nell'ambito di quanto definito dall'Universita'. 
  4. Il  Collegio  di  direzione  concorre,  inoltre,  allo  sviluppo
organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento
all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e
di efficienza, nonche' dei requisiti di appropriatezza e di  qualita'
delle prestazioni. Partecipa, altresi', alla valutazione interna  dei
risultati conseguiti in relazione agli  obiettivi  prefissati  ed  e'
consultato obbligatoriamente  dal  direttore  generale  su  tutte  le
questioni attinenti al Governo delle attivita' cliniche. 
  5.  La  Giunta  regionale   definisce   la   composizione   ed   il
funzionamento del Collegio di direzione,  in  modo  da  garantire  la
partecipazione   di   tutte   le   figure   professionali    presenti
nell'azienda, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario  e
del direttore amministrativo, dei direttori  di  dipartimento  e  dei
direttori di presidio, fatte salve le  disposizioni,  in  materia  di
aziende costituite da un unico presidio, di cui all'art. 3,  comma  7
del decreto legislativo n. 502/1992. 
  6.  La  composizione  del  Collegio  di  direzione  nelle   aziende
sanitarie locali e' integrata con la partecipazione dei direttori dei
distretti alle stesse afferenti. 
  7.  Le  modalita'  di  funzionamento,  la  convocazione  periodica,
nonche' i rapporti tra il Collegio di direzione e  gli  altri  organi
delle aziende sanitarie regionali sono  disciplinati  nei  rispettivi
atti aziendali, in conformita' alle  indicazioni  generali  impartite
dalla Giunta regionale. 
  8. Ai  componenti  del  Collegio  di  direzione  non  spetta  alcun
emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese.».