Art. 2 
 
         Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge 8 gennaio 2004, n.  1  (Norme
per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi  e
servizi sociali e riordino della  legislazione  di  riferimento),  le
parole: «e mettono a disposizione le professionalita'  sanitarie  per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'art.  26»  sono
soppresse. 
  2. Al comma 5 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  1/2004  le
parole:  «e  quelle  relative  all'autorizzazione,  accreditamento  e
vigilanza sui servizi e sulle strutture» sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 5-sexies dell'art.  9  della  legge  regionale  n.
1/2004 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-septies. Le funzioni e le attivita' relative all'autorizzazione,
accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli
articoli 26, 27, 28, 29 e 30,  sono  esercitate  dalle  ASL  e  dalla
Citta' di Torino. La  Citta'  di  Torino  svolge  le  funzioni  e  le
attivita' relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per
i servizi  e  le  strutture  operanti  sul  proprio  territorio,  con
esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali  destinate
agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle  strutture
di  cui   all'art.   26,   comma   1,   delle   quali   e'   titolare
dell'autorizzazione al funzionamento il comune stesso, che  rientrano
nella competenza delle ASL. 
  5-octies. Per l'espletamento  delle  funzioni  di  vigilanza  della
Citta'  di  Torino,  le  ASL  torinesi  mettono  a  disposizione   le
professionalita' sanitarie senza oneri a carico del comune.». 
  4. Il comma 2 dell'art. 26  della  legge  regionale  n.  1/2004  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La funzione di vigilanza e' svolta dai soggetti di cui all'art.
9, comma 5-septies.». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. La Giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente comma, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo
di: 
  a) coordinare le commissioni di vigilanza; 
  b) stabilirne un'adeguata composizione fornendo un  dimensionamento
standard in relazione alle strutture da controllare; 
  c) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso
specifici corsi di formazione.». 
  6. Il comma 4 dell'art. 26  della  legge  regionale  n.  1/2004  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La Giunta regionale, entro centocinquanta  giorni  dall'entrata
in vigore del  presente  comma,  sentita  la  competente  commissione
consiliare, determina le modalita' e gli  indirizzi  per  l'esercizio
delle  attivita'  relative   all'autorizzazione,   accreditamento   e
vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1, garantendo
che le suddette attivita' e funzioni di competenza  delle  ASL  siano
esercitate dalle stesse in forma associata su un  territorio  diverso
da quello di riferimento, in modo da assicurare anche la  distinzione
tra aziende competenti  all'esercizio  di  tali  funzioni  e  aziende
autorizzate ai servizi e alle strutture di  cui  all'art.  27.  Nella
determinazione delle modalita' ed  indirizzi  per  l'esercizio  delle
attivita' di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene  ai
seguenti principi prioritari: 
  a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche
attraverso l'osservanza di procedure formalizzate; 
  b)  omogeneita'  delle  procedure  mediante   l'utilizzo   di   una
check-list regionale; 
  c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate; 
  d) documentabilita' degli interventi.». 
  7. Dopo il comma 4 dell'art. 26 della  legge  regionale  n.  1/2004
sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Le modalita' individuate dalla Giunta  regionale  ai  sensi
del comma 4 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
  a) tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali,
soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilita'; 
  b) verifica  del  corretto  adempimento  e  rispetto  delle  regole
vigenti; 
  c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi; 
  d) garanzia dell'uso appropriato delle  risorse  e  della  corretta
competizione tra le strutture; 
  e) corretta e omogenea compartecipazione alla  spesa  dei  fruitori
delle prestazioni socio-sanitarie. 
  4-ter. La Giunta regionale definisce, altresi',  le  tipologie  dei
servizi  e  delle  strutture  oggetto  della  vigilanza,  nonche'   i
requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1.». 
  8. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 dopo  la
parola «provoca» sono inserite le seguenti «la sospensione o». 
  9. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. La sospensione del titolo autorizzativo consiste nel blocco
di nuovi ingressi,  con  la  permanenza  dell'obbligo  da  parte  del
titolare  dell'autorizzazione  di  garantire  la  continuita'   delle
prestazioni socio sanitarie erogate a tutela degli ospiti presenti in
struttura, fatto salvo l'irrogazione delle sanzioni di  cui  all'art.
30.». 
  10. Il comma 8 dell'art. 28 della  legge  regionale  n.  1/2004  e'
sostituito dal seguente: 
  «8. Con il provvedimento regionale di cui  all'art.  26,  comma  4,
sono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che  determinano
la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.». 
  11. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge  regionale
n. 1/2004, dopo la parola «adozione» sono aggiunte  le  seguenti:  «e
pubblicazione on-line». 
  12. Dopo la lettera  g)  del  comma  2  dell'art.  29  della  legge
regionale n. 1/2004, e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis) esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico,  di
una bacheca contenente i turni  giornalieri  e  orari  del  personale
previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della
stessa.». 
  13. L'art. 30 della legge regionale n.  1/2004  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 30 (Sanzioni). - 1. L'esercizio dei servizi e delle strutture
socio-assistenziali, socio-sanitarie e  socio-educative  pubbliche  e
private,  a  ciclo  residenziale  e  semiresidenziale,  comprese   le
comunita'   terapeutiche   per   minori    e    i    centri    diurni
socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al
funzionamento di cui all'art. 27, comma 1, o senza  la  presentazione
della Segnalazione Certificata Inizio Attivita' (SCIA),  comporta  la
sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00. 
  2. L'esercizio dei servizi di cui  al  comma  1  con  eccedenza  di
ospiti  rispetto  ai   posti   autorizzati   comporta   la   sanzione
amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. 
  3.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  impartite   dai   soggetti
titolari  delle  funzioni  di  vigilanza  ai   soggetti   autorizzati
all'esercizio dei servizi e  delle  strutture  di  cui  al  comma  1,
comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00. 
  4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 27,  comma  5,
fermo restando quanto previsto all'art.  28,  comma  3,  comporta  la
sanzione amministrativa di euro 5.000,00. 
  5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 27, commi 6  e
7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00. 
  6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di  cui
al comma 1, dei requisiti necessari per l'accreditamento, e' soggetta
alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a  euro  5.000,00,  fermo
restando  che  la  reiterata  non  ottemperanza   alle   prescrizioni
impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento. 
  7. L'esercizio di servizi e di strutture di  cui  al  comma  1  non
coerenti con la specialita' del titolo autorizzativo e' soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione
amministrativa  si  accompagna  un  provvedimento  d'ingiunzione   ad
operare nel pieno rispetto di quanto  autorizzato  entro  un  congruo
termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili. 
  8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico
di apposita bacheca  contenente  i  turni  giornalieri  e  orari  del
personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00. 
  9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3  e
7, oltre  alle  sanzioni  amministrative  ivi  previste  per  singola
violazione,  si  applica  la  sospensione  o  la  revoca  del  titolo
autorizzativo. 
  10. La Giunta  regionale  prevede  i  criteri  e  le  modalita'  di
vigilanza e di applicazione della sospensione  o  revoca  del  titolo
autorizzativo e dell'accreditamento,  le  modalita'  di  applicazione
delle sanzioni amministrative  e  l'ammontare  delle  stesse  per  le
singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai
commi 1, 2, 3, 6 e 7. 
  11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle
sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale)  da  parte  dei
soggetti titolari delle funzioni di vigilanza. 
  12.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle
funzioni di  autorizzazione  e  vigilanza  in  appositi  capitoli  di
bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni  di  cui  all'art.
26.». 
  14. Il comma 1 dell'art. 54 della  legge  regionale  n.  1/2004  e'
abrogato. 
  15. Il comma 2 dell'art. 54 della  legge  regionale  n.  1/2004  e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  In  via  transitoria,   fino   all'entrata   in   vigore   del
provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 26, comma 4,  le
funzioni amministrative di vigilanza relative: 
  a) alle strutture delle quali l'ASL e' titolare dell'autorizzazione
al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione  delle
RSA per le quali la  funzione  di  vigilanza  compete  alla  Regione,
secondo  le  modalita'  e   gli   indirizzi   indicati   dagli   atti
amministrativi regionali di riferimento; 
  b) alle strutture delle quali  la  Citta'  di  Torino  e'  titolare
dell'autorizzazione  al  funzionamento,   nonche'   sulle   strutture
residenziali  e  semiresidenziali   destinate   agli   anziani,   con
esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso.». 
  16. Dopo il comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 1/2004 e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 23 aprile  1990,
n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il
Piano  Socio-Sanitario  Regionale  per  il  triennio  1990-92)   sono
abrogati.».