Art. 2 Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), le parole: «e mettono a disposizione le professionalita' sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 26» sono soppresse. 2. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 le parole: «e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture» sono soppresse. 3. Dopo il comma 5-sexies dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2004 sono aggiunti i seguenti: «5-septies. Le funzioni e le attivita' relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL e dalla Citta' di Torino. La Citta' di Torino svolge le funzioni e le attivita' relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'art. 26, comma 1, delle quali e' titolare dell'autorizzazione al funzionamento il comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL. 5-octies. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Citta' di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalita' sanitarie senza oneri a carico del comune.». 4. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: «2. La funzione di vigilanza e' svolta dai soggetti di cui all'art. 9, comma 5-septies.». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 e' inserito il seguente: «2-bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, una struttura di coordinamento regionale con lo scopo di: a) coordinare le commissioni di vigilanza; b) stabilirne un'adeguata composizione fornendo un dimensionamento standard in relazione alle strutture da controllare; c) omogeneizzare i comportamenti delle commissioni anche attraverso specifici corsi di formazione.». 6. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalita' e gli indirizzi per l'esercizio delle attivita' relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture di cui al comma 1, garantendo che le suddette attivita' e funzioni di competenza delle ASL siano esercitate dalle stesse in forma associata su un territorio diverso da quello di riferimento, in modo da assicurare anche la distinzione tra aziende competenti all'esercizio di tali funzioni e aziende autorizzate ai servizi e alle strutture di cui all'art. 27. Nella determinazione delle modalita' ed indirizzi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza e controllo la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi prioritari: a) trasparenza delle procedure organizzative e amministrative anche attraverso l'osservanza di procedure formalizzate; b) omogeneita' delle procedure mediante l'utilizzo di una check-list regionale; c) appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate; d) documentabilita' degli interventi.». 7. Dopo il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Le modalita' individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) tutela dei fruitori dei servizi residenziali e semiresidenziali, soprattutto quelli in condizioni di maggior fragilita'; b) verifica del corretto adempimento e rispetto delle regole vigenti; c) verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi; d) garanzia dell'uso appropriato delle risorse e della corretta competizione tra le strutture; e) corretta e omogenea compartecipazione alla spesa dei fruitori delle prestazioni socio-sanitarie. 4-ter. La Giunta regionale definisce, altresi', le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, nonche' i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1.». 8. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «provoca» sono inserite le seguenti «la sospensione o». 9. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 e' inserito il seguente: «2-bis. La sospensione del titolo autorizzativo consiste nel blocco di nuovi ingressi, con la permanenza dell'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di garantire la continuita' delle prestazioni socio sanitarie erogate a tutela degli ospiti presenti in struttura, fatto salvo l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30.». 10. Il comma 8 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: «8. Con il provvedimento regionale di cui all'art. 26, comma 4, sono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che determinano la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.». 11. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2004, dopo la parola «adozione» sono aggiunte le seguenti: «e pubblicazione on-line». 12. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunta la seguente: «g-bis) esposizione, in luoghi facilmente visibili al pubblico, di una bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto dalla presente legge o dal provvedimento di attuazione della stessa.». 13. L'art. 30 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Sanzioni). - 1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative pubbliche e private, a ciclo residenziale e semiresidenziale, comprese le comunita' terapeutiche per minori e i centri diurni socio-riabilitativi per minori, senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 27, comma 1, o senza la presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attivita' (SCIA), comporta la sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00. 2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. 3. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza ai soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00. 4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 5, fermo restando quanto previsto all'art. 28, comma 3, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000,00. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 27, commi 6 e 7, comporta la sanzione amministrativa di euro 1.000,00. 6. L'inosservanza, per i servizi e le strutture accreditate di cui al comma 1, dei requisiti necessari per l'accreditamento, e' soggetta alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fermo restando che la reiterata non ottemperanza alle prescrizioni impartite comporta la sospensione o la revoca dell'accreditamento. 7. L'esercizio di servizi e di strutture di cui al comma 1 non coerenti con la specialita' del titolo autorizzativo e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00; alla sanzione amministrativa si accompagna un provvedimento d'ingiunzione ad operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato entro un congruo termine, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili. 8. La mancata esposizione in luoghi facilmente visibili al pubblico di apposita bacheca contenente i turni giornalieri e orari del personale previsto, comporta una sanzione di euro 500,00. 9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 7, oltre alle sanzioni amministrative ivi previste per singola violazione, si applica la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo. 10. La Giunta regionale prevede i criteri e le modalita' di vigilanza e di applicazione della sospensione o revoca del titolo autorizzativo e dell'accreditamento, le modalita' di applicazione delle sanzioni amministrative e l'ammontare delle stesse per le singole violazioni, all'interno dei limiti minimi e massimi di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7. 11. L'accertamento delle suddette violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) da parte dei soggetti titolari delle funzioni di vigilanza. 12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio con vincolo di destinazione alle funzioni di cui all'art. 26.». 14. Il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 1/2004 e' abrogato. 15. Il comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente: «2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza relative: a) alle strutture delle quali l'ASL e' titolare dell'autorizzazione al funzionamento, sono esercitate dall'ASL stessa ad eccezione delle RSA per le quali la funzione di vigilanza compete alla Regione, secondo le modalita' e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento; b) alle strutture delle quali la Citta' di Torino e' titolare dell'autorizzazione al funzionamento, nonche' sulle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani, con esclusione delle RSA, sono esercitate dal comune stesso.». 16. Dopo il comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 1/2004 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1990-92) sono abrogati.».