Art. 20 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 1. All'alinea del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), le parole «non inferiore a trecento metri» sono sostituite dalle seguenti «inferiore a trecento metri» e le parole «non inferiore a cinquecento metri» sono sostituite dalle seguenti «inferiore a cinquecento metri».