Art. 20 
 
         Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 
 
  1. All'alinea del comma 1  dell'art.  5  della  legge  regionale  2
maggio 2016, n. 9 (Norme per  la  prevenzione  e  il  contrasto  alla
diffusione del gioco d'azzardo patologico), le parole «non  inferiore
a  trecento  metri»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «inferiore  a
trecento metri» e le parole «non inferiore a cinquecento metri»  sono
sostituite dalle seguenti «inferiore a cinquecento metri».