Art. 22 
 
         Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 2000,  n.
1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in  attuazione  del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo le  parole  «piano
regionale» sono inserite le seguenti «della mobilita' e». 
  2. Il comma 3 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  1/2000  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Il Piano regionale  della  mobilita'  e  dei  trasporti  e'  lo
strumento strategico, di lungo periodo, di  indirizzo  e  di  sintesi
delle politiche  di  settore,  che  in  coerenza  con  gli  indirizzi
regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio: 
  a) definisce la politica regionale della mobilita' e dei  trasporti
e fornisce il contributo alla  pianificazione  nazionale  di  livello
generale e alle sue articolazioni settoriali; 
  b) costituisce lo strumento  di  indirizzo  e  coordinamento  della
pianificazione e della programmazione degli enti locali  al  fine  di
realizzare un'efficace  e  coerente  integrazione  tra  iniziative  e
decisioni locali e regionali; 
  c) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi  regionali,
anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina  con  la  rete  delle
comunicazioni internazionali, nazionali e locali». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 sono
inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Il piano regionale  della  mobilita'  e  dei  trasporti  si
declina in piani  di  settore  che  afferiscono  alle  politiche  del
trasporto  pubblico,  della  logistica,   delle   infrastrutture   di
trasporto, della sicurezza stradale. 
  3-ter. I piani di  settore  delineano  il  quadro  sistemico  delle
azioni delle politiche di settore,  apportando  i  contenuti  tecnici
specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel
piano regionale della mobilita' e dei trasporti ponendo alla base  di
ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di
mobilita'  sostenibile  e  d'innovazione  tecnologica  applicata   ai
trasporti. 
  3-quater. I piani di settore sono  implementati  dai  programmi  di
attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono  i  fabbisogni  di
spesa,  precisano,  sulla  base  delle  disponibilita'  di  bilancio,
l'ammontare dei finanziamenti,  coordinandoli  con  quelli  di  altri
soggetti  erogatori  di  finanziamenti,   pubblici   e   privati,   e
definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.». 
  4. Il comma 4 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  1/2000  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Il piano regionale della mobilita' e dei trasporti e'  adottato
dalla   Giunta   regionale,   previa   consultazione   dei   consigli
provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta  giorni  dalla
trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato e'  trasmesso
al Consiglio regionale  che  lo  approva  con  propria  deliberazione
previa  acquisizione  del  parere  del  Consiglio   delle   autonomie
locali.». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n.  1/2000  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. I piani di settore ed i relativi programmi  di  attuazione,
sottoposti alla  procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  alla
valutazione  ambientale  strategica,  sono  approvati  dalla   Giunta
regionale previo parere della commissione consiliare competente.». 
  6. All'alinea del comma 5 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.
1/2000 dopo le  parole  «di  trasporto  pubblico»  sono  inserite  le
seguenti: «,in conformita' con il piano regionale della  mobilita'  e
dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,». 
  7. Il comma 8 dell'art.  4  della  legge  regionale  n.  1/2000  e'
abrogato.