Art. 22 Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo le parole «piano regionale» sono inserite le seguenti «della mobilita' e». 2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 e' sostituito dal seguente: «3. Il Piano regionale della mobilita' e dei trasporti e' lo strumento strategico, di lungo periodo, di indirizzo e di sintesi delle politiche di settore, che in coerenza con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e sociale e del territorio: a) definisce la politica regionale della mobilita' e dei trasporti e fornisce il contributo alla pianificazione nazionale di livello generale e alle sue articolazioni settoriali; b) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione e della programmazione degli enti locali al fine di realizzare un'efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali e regionali; c) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali, anche sotto l'aspetto gerarchico, e lo coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il piano regionale della mobilita' e dei trasporti si declina in piani di settore che afferiscono alle politiche del trasporto pubblico, della logistica, delle infrastrutture di trasporto, della sicurezza stradale. 3-ter. I piani di settore delineano il quadro sistemico delle azioni delle politiche di settore, apportando i contenuti tecnici specifici necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano regionale della mobilita' e dei trasporti ponendo alla base di ogni piano di settore politiche per il raggiungimento di obiettivi di mobilita' sostenibile e d'innovazione tecnologica applicata ai trasporti. 3-quater. I piani di settore sono implementati dai programmi di attuazione, pluriennali e annuali, che definiscono i fabbisogni di spesa, precisano, sulla base delle disponibilita' di bilancio, l'ammontare dei finanziamenti, coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati, e definiscono operativamente le azioni da finanziare e da attuare.». 4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 e' sostituito dal seguente: «4. Il piano regionale della mobilita' e dei trasporti e' adottato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei consigli provinciali, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione della proposta di piano. Il Piano adottato e' trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 e' inserito il seguente: «4-bis. I piani di settore ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.». 6. All'alinea del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 dopo le parole «di trasporto pubblico» sono inserite le seguenti: «,in conformita' con il piano regionale della mobilita' e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,». 7. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 e' abrogato.