Art. 23 Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' sostituita dalla seguente: «a) programmazione, coordinamento e finanziamento della rete viaria trasferita dallo Stato, di concerto con le amministrazioni provinciali;». 2. Il comma 2-bis dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000 e' sostituito dal seguente: «2-bis. La programmazione di cui al comma 2 e' svolta, in conformita' con il piano regionale della mobilita' e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, attraverso l'elaborazione di programmi di attuazione e investimento pluriennali e annuali.». 3. Al comma 3 dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000 dopo le parole «la Regione provvede», sono inserite le seguenti: «,in conformita' con il Piano regionale della mobilita' e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento,».