Art. 23 
 
        Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 
 
  1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 101 della legge regionale 26
aprile 2000, n.  44  (Disposizioni  normative  per  l'attuazione  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni  e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
sostituita dalla seguente: 
    «a) programmazione,  coordinamento  e  finanziamento  della  rete
viaria trasferita dallo Stato, di  concerto  con  le  amministrazioni
provinciali;». 
  2. Il comma 2-bis dell'art. 101 della legge regionale n. 44/2000 e'
sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  La  programmazione  di  cui  al  comma  2  e'  svolta,  in
conformita' con il piano regionale della mobilita' e dei trasporti  e
con il piano di settore di riferimento, attraverso l'elaborazione  di
programmi di attuazione e investimento pluriennali e annuali.». 
  3. Al comma 3 dell'art. 101 della legge regionale n.  44/2000  dopo
le parole «la Regione provvede»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,in
conformita' con il Piano regionale della mobilita' e dei trasporti  e
con il piano di settore di riferimento,».