Art. 24 
 
        Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 
 
  1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale 27  febbraio  2008,
n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di  trasporto
e per lo sviluppo della  logistica  regionale)  e'  sostituita  dalla
seguente: «Pianificazione e programmazione regionale». 
  2. L'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2008
e'  sostituito  dal   seguente:   «Coerentemente   alle   indicazioni
dell'Unione  europea  in  materia  di  trasporti  e  di   inserimento
funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture
di trasporto delle merci e  delle  connesse  attivita'  di  servizio,
nonche' coerentemente alle previsioni della pianificazione  nazionale
e regionale, in materia di mobilita' e trasporti, la Regione provvede
alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli  interventi
relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri
e principi generali:». 
  3. L'art. 3 della legge  regionale  n.  8/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Strumenti di pianificazione e  programmazione).  -  1.  La
pianificazione e la programmazione regionale di  cui  all'art.  2  e'
svolta, sentite le associazioni e  le  organizzazioni  sindacali  del
trasporto e della  logistica,  attraverso  l'elaborazione  del  piano
regionale della logistica e dei programmi di attuazione,  pluriennali
e annuali. 
  2. Il piano regionale della logistica, in conformita' con il  piano
regionale della mobilita'  e  dei  trasporti,  e'  lo  strumento  che
delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore  e
che: 
  a) fornisce un'analisi territoriale  e  settoriale  della  domanda,
dell'offerta  e  del  flusso  merci,  per  le  diverse  modalita'  di
trasporto; 
  b)  definisce  scenari,  criteri  e  l'assetto  strategico  per  la
politica regionale in materia di  trasporto  merci  e  di  logistica,
anche in  relazione  alle  realta'  portuali,  alle  aree  logistiche
contermini,   nonche'   ai   principali   corridoi   infrastrutturali
sovraregionali; 
  c) individua il sistema delle  infrastrutture  di  trasporto  delle
merci  esistenti,  nonche'  gli  interventi  necessari  a  sviluppare
l'intermodalita', il trattamento delle merci  e  l'accessibilita'  al
sistema. 
  3. Il piano regionale della logistica ed i  relativi  programmi  di
attuazione,   sottoposti    alla    procedura    di    verifica    di
assoggettabilita'  alla  valutazione  ambientale   strategica,   sono
approvati dalla Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  preventivo
della  Conferenza  Regioni-autonomie  locali  e   della   commissione
consiliare competente. 
  4. In applicazione degli indirizzi contenuti  nel  piano  regionale
della logistica, i programmi  di  attuazione  definiscono  criteri  e
modalita' per: 
  a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali
gia' esistenti; 
  b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme  logistiche  e
centri merci; 
  c) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a  servizio
di aree interportuali e piattaforme logistiche; 
  d) gli interventi a favore degli  operatori  della  logistica,  del
settore produttivo e trasportistico, nonche' dei fornitori di servizi
ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la  competitivita'
del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari; 
  e) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti  locali,  la
definizione della commisurazione e delle modalita' per la concessione
dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 7; 
  f) gli interventi sulle tecnologie.». 
  4. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2008 le parole
«al documento degli interventi e  delle  priorita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai programmi di attuazione». 
  5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2008 le parole
«nel documento degli interventi e delle  priorita'»  sono  sostituite
dalle seguenti:«nei programmi di attuazione». 
  6. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2008 le parole
«al documento degli interventi e  delle  priorita'»  sono  sostituite
dalle seguenti «ai programmi di attuazione». 
  7. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2008 le parole
«del documento» sono  sostituite  dalle  seguenti:«dei  programmi  di
attuazione».