Art. 24 Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 8 (Norme ed indirizzi per l'integrazione dei sistemi di trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale) e' sostituita dalla seguente: «Pianificazione e programmazione regionale». 2. L'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2008 e' sostituito dal seguente: «Coerentemente alle indicazioni dell'Unione europea in materia di trasporti e di inserimento funzionale nelle reti transeuropee di trasporto, delle infrastrutture di trasporto delle merci e delle connesse attivita' di servizio, nonche' coerentemente alle previsioni della pianificazione nazionale e regionale, in materia di mobilita' e trasporti, la Regione provvede alla pianificazione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi agli interporti ed alla logistica secondo i seguenti criteri e principi generali:». 3. L'art. 3 della legge regionale n. 8/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Strumenti di pianificazione e programmazione). - 1. La pianificazione e la programmazione regionale di cui all'art. 2 e' svolta, sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica, attraverso l'elaborazione del piano regionale della logistica e dei programmi di attuazione, pluriennali e annuali. 2. Il piano regionale della logistica, in conformita' con il piano regionale della mobilita' e dei trasporti, e' lo strumento che delinea il quadro sistemico delle azioni della politica di settore e che: a) fornisce un'analisi territoriale e settoriale della domanda, dell'offerta e del flusso merci, per le diverse modalita' di trasporto; b) definisce scenari, criteri e l'assetto strategico per la politica regionale in materia di trasporto merci e di logistica, anche in relazione alle realta' portuali, alle aree logistiche contermini, nonche' ai principali corridoi infrastrutturali sovraregionali; c) individua il sistema delle infrastrutture di trasporto delle merci esistenti, nonche' gli interventi necessari a sviluppare l'intermodalita', il trattamento delle merci e l'accessibilita' al sistema. 3. Il piano regionale della logistica ed i relativi programmi di attuazione, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica, sono approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere preventivo della Conferenza Regioni-autonomie locali e della commissione consiliare competente. 4. In applicazione degli indirizzi contenuti nel piano regionale della logistica, i programmi di attuazione definiscono criteri e modalita' per: a) il completamento o potenziamento di infrastrutture interportuali gia' esistenti; b) la realizzazione di nuovi interporti, piattaforme logistiche e centri merci; c) la realizzazione di nuove dotazioni infrastrutturali a servizio di aree interportuali e piattaforme logistiche; d) gli interventi a favore degli operatori della logistica, del settore produttivo e trasportistico, nonche' dei fornitori di servizi ad essi connessi, con iniziative mirate a favorire la competitivita' del sistema logistico compatibilmente con gli indirizzi comunitari; e) l'individuazione dei beneficiari, compresi gli enti locali, la definizione della commisurazione e delle modalita' per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 7; f) gli interventi sulle tecnologie.». 4. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2008 le parole «al documento degli interventi e delle priorita'» sono sostituite dalle seguenti: «ai programmi di attuazione». 5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2008 le parole «nel documento degli interventi e delle priorita'» sono sostituite dalle seguenti:«nei programmi di attuazione». 6. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2008 le parole «al documento degli interventi e delle priorita'» sono sostituite dalle seguenti «ai programmi di attuazione». 7. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2008 le parole «del documento» sono sostituite dalle seguenti:«dei programmi di attuazione».