Art. 25 
 
        Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 2  novembre  1982,
n.  32  (Norme  per  la  conservazione  del  patrimonio  naturale   e
dell'assetto ambientale) dopo le parole  «della  legge  regionale  12
agosto 1981,  n.  27»  sono  aggiunte  le  seguenti  «e  della  legge
regionale 9 agosto 1989, n. 45». 
  2. Il comma 3 dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  32/1982  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste,  possono
individuare,  dandone  comunicazione  alla  Regione  e  dotandoli  di
opportuna segnalazione ai fini della loro validita', percorsi a  fini
turistici e sportivi non competitivi, su tracciati gia' esistenti sul
territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi  1  e  2.  Le
unioni dei comuni o i  comuni,  in  assenza  di  queste  disciplinano
l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in  coerenza  con
le finalita' di tutela della  presente  legge  e  previa  valutazione
della stabilita' idrogeologica,  delle  condizioni  del  tracciato  e
della compatibilita' con le  attivita'  turistiche  e  le  componenti
naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi
hanno una durata non superiore a cinque anni  ed  il  loro  eventuale
rinnovo puo' avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle
condizioni di idoneita' verificate in sede di prima individuazione. I
percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016  sono
automaticamente decaduti alla data del 30  novembre  2016  e  possono
essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.». 
  3. Al comma 1 dell'art. 36 della  legge  regionale  n.  32/1982  le
parole «ed alle guardie ecologiche volontarie» sono sostituite  dalle
seguenti: «alle guardie  ecologiche  volontarie  ed  agli  agenti  di
polizia giudiziaria». 
  4. Il comma 1 dell'art. 38 della  legge  regionale  n.  32/1982  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Per le  violazioni  dei  divieti  e  per  l'inosservanza  degli
obblighi  di  cui  alla  presente  legge  si  applicano  le  seguenti
sanzioni: 
  a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano  le
sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
in materia ambientale); 
  b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica
la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00; 
  c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 11, per  le
quali e' sempre possibile il sequestro amministrativo del  mezzo,  si
applica la sanzione da euro 120,00 a  euro  360,00.  La  sanzione  e'
maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in  cui  il  mezzo
motorizzato: 
  1) non risulti regolarmente immatricolato; 
  2) sia privo di targa, o con targa  non  regolare  o  totalmente  o
parzialmente illeggibile; 
  3) sia privo di assicurazione; 
  4) non venga fermato dal conducente in occasione  di  attivita'  di
controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza; 
    d) per le attivita' e le manifestazioni motoristiche  fuoristrada
organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati
ai sensi del comma 3 dell'art. 11 o per le  competizioni  organizzate
sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 11 in difetto
delle procedure previste dalla legge regionale n. 40/1998  o  per  le
manifestazioni   e   le   gare   motoristiche    fuoristrada    prive
dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5-bis dell'art. 11 o
realizzate in difformita' della stessa, si  applica  la  sanzione  di
euro 10.420,00 a carico degli  organizzatori,  incrementata  di  euro
1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro
1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a  cento  partecipanti,
di euro  2.000,00  per  le  manifestazioni  da  centouno  a  duecento
partecipanti, di euro 3.000,00 per  le  manifestazioni  con  piu'  di
duecento  partecipanti.  La   stessa   sanzione   si   applica   agli
organizzatori  in  caso  di  mancato  rispetto   delle   prescrizioni
impartite ai fini  dello  svolgimento  delle  manifestazioni  e  gare
motoristiche  fuoristrada  e  in  caso  di  mancata  esecuzione   del
ripristino ambientale dello stato dei luoghi; 
  e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 11 si  applica
la sanzione di euro 150,00; 
  f) per la violazione di cui al comma 1 dell'art. 15 si  applica  la
sanzione di euro 90,00 aumentata di  euro  3,00  per  ogni  esemplare
raccolto, detenuto, danneggiato o  commerciato  illegittimamente.  La
violazione di cui al comma 2 dell'art. 15  comporta  la  sanzione  di
euro 30,00 aumentata di euro 3,00  per  ogni  esemplare  raccolto  in
eccedenza al numero consentito; 
  g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16,  25
e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00; 
  h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1  dell'art.  20,
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27 e  di  cui  all'art.  28  si
applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di  euro  3,00  per  ogni
esemplare eccedente la quantita' consentita; 
  i) per la violazione  del  comma  2  dell'art.  20  si  applica  la
sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00; 
  l) per la violazione dei disposti di cui all'art. 33 si applica  la
sanzione da euro 40,00 a euro 240,00; 
  m) per la violazione dei disposti di cui all'art. 23 si applica  la
sanzione di euro 90,00; 
  n) per la violazione di cui all'art. 27 comma l e di  cui  all'art.
29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di  euro  3,00  per
ogni esemplare catturato.». 
  5. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 32/1982 dopo le
parole «delle province» sono  inserite  le  parole  «e  della  Citta'
metropolitana di Torino» e le parole «per la  quota  loro  spettante»
sono soppresse. 
  6. Il comma 2 dell'art. 40 della  legge  regionale  n.  32/1982  e'
abrogato. 
  7. Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 32/1982 dopo le
parole  «Le  province»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  la  Citta'
metropolitana di Torino».