Art. 25 Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) dopo le parole «della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27» sono aggiunte le seguenti «e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45». 2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/1982 e' sostituito dal seguente: «3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validita', percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati gia' esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalita' di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilita' idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilita' con le attivita' turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo puo' avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneita' verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma.». 3. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 32/1982 le parole «ed alle guardie ecologiche volontarie» sono sostituite dalle seguenti: «alle guardie ecologiche volontarie ed agli agenti di polizia giudiziaria». 4. Il comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 32/1982 e' sostituito dal seguente: «1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00; c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 11, per le quali e' sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 120,00 a euro 360,00. La sanzione e' maggiorata da euro 300,00 a euro 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato: 1) non risulti regolarmente immatricolato; 2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile; 3) sia privo di assicurazione; 4) non venga fermato dal conducente in occasione di attivita' di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza; d) per le attivita' e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 11 o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 11 in difetto delle procedure previste dalla legge regionale n. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga ai sensi del comma 5-bis dell'art. 11 o realizzate in difformita' della stessa, si applica la sanzione di euro 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con piu' di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi; e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 11 si applica la sanzione di euro 150,00; f) per la violazione di cui al comma 1 dell'art. 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'art. 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito; g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00; h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'art. 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 27 e di cui all'art. 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantita' consentita; i) per la violazione del comma 2 dell'art. 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00; l) per la violazione dei disposti di cui all'art. 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00; m) per la violazione dei disposti di cui all'art. 23 si applica la sanzione di euro 90,00; n) per la violazione di cui all'art. 27 comma l e di cui all'art. 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.». 5. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 32/1982 dopo le parole «delle province» sono inserite le parole «e della Citta' metropolitana di Torino» e le parole «per la quota loro spettante» sono soppresse. 6. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 32/1982 e' abrogato. 7. Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 32/1982 dopo le parole «Le province» sono inserite le seguenti: «e la Citta' metropolitana di Torino».