Art. 26 
 
         Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto  1989,  n.
45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni  sottoposti
a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione  legge  regionale  12
agosto 1981, n. 27) dopo le parole «dei proprietari» sono inserite le
seguenti: «e dei loro parenti in linea  retta  e  collaterale  e  del
coniuge».