Art. 26 Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) dopo le parole «dei proprietari» sono inserite le seguenti: «e dei loro parenti in linea retta e collaterale e del coniuge».