Art. 27 
 
         Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 3 luglio  1996,  n.
39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Attuazione  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549.  Delega  alle
Province) e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata  agli
aventi titolo come previsto dal comma  4,  e'  versato  dalla  Citta'
metropolitana di Torino e dalle province alla Regione entro  il  mese
successivo alla scadenza prevista dall'art. 3, comma 30, della  legge
n. 549/1995». 
  2. Al comma 3 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  39/1996  le
parole «, per la sola parte di spettanza stabilita dall'art. 3, comma
27 della legge n. 549/1995,» sono soppresse. 
  3. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale  n.
39/1996 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) "Fondo per investimenti di tipo ambientale",  costituito  dal
gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;». 
  4. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale  n.
39/1996 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) "Fondo per la minore produzione dei rifiuti e  per  le  altre
finalita' previste dall'art. 3, comma 27 della  legge  n.  549/1995",
costituito dal gettito derivante dall'applicazione  della  tassa,  al
netto della quota afferente il fondo di cui alla lettera a)».