Art. 27 Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province) e' sostituito dal seguente: «2. Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, e' versato dalla Citta' metropolitana di Torino e dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'art. 3, comma 30, della legge n. 549/1995». 2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/1996 le parole «, per la sola parte di spettanza stabilita dall'art. 3, comma 27 della legge n. 549/1995,» sono soppresse. 3. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 39/1996 e' sostituita dalla seguente: «a) "Fondo per investimenti di tipo ambientale", costituito dal gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;». 4. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 39/1996 e' sostituita dalla seguente: «b) "Fondo per la minore produzione dei rifiuti e per le altre finalita' previste dall'art. 3, comma 27 della legge n. 549/1995", costituito dal gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota afferente il fondo di cui alla lettera a)».