Art. 29 
 
                      Prestazioni straordinarie 
 
  1. Le risorse della Regione  per  la  corresponsione  dei  compensi
relativi alle prestazioni di lavoro  straordinario  sono  annualmente
incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza  pubblica,  per
far fronte, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del CCNL 1°  aprile  1999,
alle particolari attivita' e agli eventi eccezionali connessi: 
  a) alle azioni tecnico-amministrative o  di  monitoraggio  relative
alle opere di ricostruzione e messa in  sicurezza  degli  abitanti  e
delle infrastrutture; 
  b) agli eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo  stato
di emergenza e che richiedono la  riparazione  dei  danni  subiti  da
soggetti privati e imprese per l'attivazione della sala operativa  di
protezione civile e per attivita' a essa conseguenti; 
  c) alle attivita' di supporto alle sedute  dell'Assemblea  e  degli
altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti. 
  2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al
pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi  di  quanto
previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa  attuazione
delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
  4. Le disposizioni del presente  articolo  trovano  applicazione  a
decorrere dall'anno 2016.