Art. 3 Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole «nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135» sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2012 le parole «nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012» sono soppresse. 3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2012 dopo le parole «possono essere conseguiti» sono aggiunte le seguenti «oltre che attraverso i consorzi socio assistenziali tra i comuni di cui all'art. 3, comma 2,».