Art. 3 
 
       Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 28 settembre  2012,
n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti  locali)  le  parole
«nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma  1-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.
135» sono soppresse. 
  2. Al comma 2 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  11/2012  le
parole «nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma
1-bis del decreto-legge  n.  95/2012,  convertito  con  modificazioni
nella legge n. 135/2012» sono soppresse. 
  3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2012 dopo  le
parole «possono essere conseguiti» sono aggiunte le  seguenti  «oltre
che attraverso i consorzi socio assistenziali tra  i  comuni  di  cui
all'art. 3, comma 2,».