Art. 30 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sotto tetti), le parole «concessione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «titolo abilitativo idoneo». 2. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 21/1998 e' inserito il seguente: «Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), e' possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperatile ai fini della presente legge». 3. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/1998 e' sostituito dal seguente: «6. Il contributo di cui al comma 5 e' ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente provveda, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo idoneo, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unita' immobiliare principale».