Art. 30 
 
         Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto  1998,  n.
21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sotto tetti), le parole
«concessione  edilizia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «titolo
abilitativo idoneo». 
  2. Dopo il secondo periodo del comma  1  dell'art.  2  della  legge
regionale n. 21/1998 e' inserito il seguente: 
    «Qualora i vani  sottostanti  il  sottotetto  possiedano  altezze
interne superiori a quelle minime consentite dal decreto ministeriale
5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali  20  giugno
1896,   relativamente   all'altezza   minima    ed    ai    requisiti
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), e'  possibile
riposizionare verso il basso l'ultimo  solaio  al  fine  di  ottenere
maggiore volumetria recuperatile ai fini della presente legge». 
  3. Il comma 6 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  21/1998  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. Il contributo di cui al comma 5 e' ridotto nella misura del  50
per  cento,  qualora  il  richiedente  provveda,  contestualmente  al
rilascio  del  titolo  abilitativo  idoneo,   a   registrare   ed   a
trascrivere,  presso  la  competente   conservatoria   dei   registri
immobiliari, dichiarazione  notarile  con  la  quale  le  parti  rese
abitabili   costituiscono    pertinenza    dell'unita'    immobiliare
principale».