Art. 31 Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 1. L'art. 3 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo») e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Norma finanziaria). - 1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'art. 25-bis, comma 5 della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma. 2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalita' previste dall'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».