Art. 31 
 
        Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 12 
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale  13  giugno  2016,   n.   12
(Disposizioni per la sistemazione temporanea dei  salariati  agricoli
stagionali nelle aziende agricole piemontesi.  Modifica  della  legge
regionale 5 dicembre 1977, n.  56  «Tutela  ed  uso  del  suolo»)  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Norma finanziaria). - 1. In una fase di  prima  attuazione
della legge, agli oneri in conto capitale  di  cui  all'art.  25-bis,
comma 5 della legge regionale n. 56/1977, come inserito  dall'art.  2
della  presente  legge,   quantificati   complessivamente   in   euro
300.000,00 di cui euro  100.000,00  per  ciascun  anno  del  triennio
2016-2018 e iscritti nella missione 16, programma 16.01 del  bilancio
di previsione finanziario 2016-2018, si  fa  fronte  con  le  risorse
finanziarie  allocate  nella  medesima  missione   e   nel   medesimo
programma. 
  2. Alle spese a carattere  pluriennale  di  cui  al  comma  1,  per
ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa  fronte  con  le  modalita'
previste dall'art. 38, comma 2  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42).».