Art. 32 
 
         Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19  (Interventi
urgenti per lo sviluppo delle  attivita'  produttive  e  disposizioni
diverse) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici).  -  1.  Le
stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture)  che
effettuano contratti e investimenti pubblici, per ogni  contratto  di
appalto e di concessione realizzato sul territorio regionale, inviano
all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici i dati inerenti  la
programmazione, le  procedure  di  gara,  gli  avvisi  relativi  agli
appalti  aggiudicati,  le  fasi  successive  di  esecuzione  fino  al
collaudo, nonche' le informazioni inerenti le opere incompiute di cui
all'art.  44-bis  del  decreto-legge  6   dicembre   2011,   n.   201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, con le modalita'  stabilite  da  provvedimenti
statali e regionali, per assolvere agli adempimenti prescritti  dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016. 
  2. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti
idonei alla divulgazione delle informazioni in materia  di  contratti
pubblici,  anche  attraverso   la   predisposizione   di   specifiche
pubblicazioni.».