Art. 32 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 1. L'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Interventi urgenti per lo sviluppo delle attivita' produttive e disposizioni diverse) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Osservatorio regionale dei contratti pubblici). - 1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che effettuano contratti e investimenti pubblici, per ogni contratto di appalto e di concessione realizzato sul territorio regionale, inviano all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici i dati inerenti la programmazione, le procedure di gara, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, le fasi successive di esecuzione fino al collaudo, nonche' le informazioni inerenti le opere incompiute di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalita' stabilite da provvedimenti statali e regionali, per assolvere agli adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016. 2. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici attiva strumenti idonei alla divulgazione delle informazioni in materia di contratti pubblici, anche attraverso la predisposizione di specifiche pubblicazioni.».