Art. 33 
 
                    Risorse destinate ai Confidi 
 
  1. Al fine di favorire il rilascio di un  volume  significativo  di
garanzie a favore del sistema  delle  piccole  e  medie  imprese,  in
particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla
legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge  regionale
29 giugno 1978, n. 38 «Disciplina e organizzazione  degli  interventi
in dipendenza di calamita' naturali»), le risorse  residue  derivanti
dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per  le
aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonche' a favore di  zone  colpite  da  calamita'  naturali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e
destinate ad Eurofidi ed  Unionfidi  ai  sensi  della  direttiva  del
Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono  mantenute
in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di  offrire  garanzie
congrue alle necessita' delle piccole  e  medie  imprese  piemontesi.
Tali  risorse  sono  accantonate  a  fondo  rischi  con  obbligo   di
restituzione delle sole risorse che residuano al 31 dicembre 2023.