Art. 33 Risorse destinate ai Confidi 1. Al fine di favorire il rilascio di un volume significativo di garanzie a favore del sistema delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla legge regionale 3 agosto 2015, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 «Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamita' naturali»), le risorse residue derivanti dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e destinate ad Eurofidi ed Unionfidi ai sensi della direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, sono mantenute in capo ad Eurofidi ed Unionfidi per consentire di offrire garanzie congrue alle necessita' delle piccole e medie imprese piemontesi. Tali risorse sono accantonate a fondo rischi con obbligo di restituzione delle sole risorse che residuano al 31 dicembre 2023.