Art. 35 
 
        Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 8  febbraio  2016,
n. 3 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n.  43  «Nuova
disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociale del Piemonte
Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12»)  e'  sostituito
dal seguente: 
  «4. L'art. 3-ter si applica a partire dalla programmazione relativa
all'annualita' 2017. Il Consiglio regionale approva per  l'anno  2016
il solo programma annuale.».