Art. 35 Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 «Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociale del Piemonte Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12») e' sostituito dal seguente: «4. L'art. 3-ter si applica a partire dalla programmazione relativa all'annualita' 2017. Il Consiglio regionale approva per l'anno 2016 il solo programma annuale.».